A dicembre 2019 ho effettuato l’istallazione di pannelli solari sulla mia abitazione. La società che ha eseguito i lavori mi ha permesso di pagare tramite finanziaria convenzionata con loro. Il contratto di finanziamento l’ho firmato a dicembre scorso, ma la finanziaria ha pagato la società esecutrice degli interventi l’importo dovuto solo a gennaio 2020. In altre parole il bonifico fatto dalla finanziaria alla società che mi ha effettuato l’installazione è avvenuto a gennaio di quest’anno. Vorrei capire se la detrazione (c.d. ecobonus) mi parte dal Modello 730/2020 (anno d’imposta 2019) oppure dal Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020).

Gentile lettore,

l’installazione dei pannelli solari dà diritto alla detrazione fiscale c.d. ecobonus. Si ricorda che la detrazione è godibile in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di pagamento della spesa (principio di cassa).

Ai fini del beneficio è necessario seguire specifiche regole in merito alle modalità di pagamento della spesa. In particolare, i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) c.d. parlante, ossia da cui si evincono: a) causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). Il bonifico “parlante” è soggetto la ritenuta d’acconto dell’8% operata dalla banca/posta/istituto di pagamento, presso cui si effettua il pagamento. Non c’è, invece, obbligo di bonifico parlante se trattasi di soggetti titolari di reddito d’impresa

Occorre il bonifico parlante della società finanziaria

Con riferimento al caso del nostro lettore, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11 del 21 maggio 2014, ha espressamente chiarito che se il pagamento delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può, comunque, fruire della detrazione per gli interventi in esame a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta dell’8%.

Il contribuente inoltre deve essere in possesso di copia della ricevuta del bonifico eseguito dalla società finanziaria.

L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione. Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.

Dunque, nel rispetto dei suddetti requisiti, il lettore potrà godere della detrazione fiscale ma le 10 quote di beneficio decorreranno dal Modello 730/2021 (anno d’imposta 2020, ossia l’anno nel quale la società finanziaria ha fatto il bonifico alla società esecutrice dell’intervento agevolabile).

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