Tra le tante modalità di assunzione che i cittadini italiani hanno a disposizione in base alle normative vigenti c’è una particolare tipologia di contrattazione. Parliamo dei contratti di lavoro in somministrazione. In pratica si tratta i contratti che vengono sottoscritti da un lavoratore dipendente tramite delle agenzie di lavoro interinale. Un datore di lavoro che ha bisogno di lavoratori in organico, ma che non vuole o non può provvedere ad autentiche nuove assunzioni, può optare per questo genere di contratto.

E proprio per questo genere di lavoratori esiste un bonus che molti nemmeno conoscono. E che può garantire dopo aver perso il posto di lavoro un’erogazione una tantum che può arrivare anche a 1.000 lordi.

“Buonasera, mi chiamo Samantha e sono una operaia di fabbrica che lavora per una grande azienda italiana. A dire il vero però pur lavorando parecchi giorni all’anno, non sono assunta dall’azienda per cui opero, ma sono sotto contratto di somministrazione da una Agenzia. Adesso sono ferma da oltre 60 giorni per mancanza di commesse e qualcuno mi dice che posso prendere un bonus di 1.000 euro da un ente bilaterale. Io non so nemmeno di cosa si tratta e se davvero esiste questa possibilità o è una classica bufala. Voi cosa dite?”

Lavoratori in somministrazione? Ecco cosa significa lavoro interinale

Ciò che dobbiamo sottolineare nel rispondere alla nostra lettrice è che un bonus di cui lei stessa parla esiste davvero e non è una fake news. Prima di approfondire di cosa si tratta però meglio capire cos’è il lavoro interinale perché bisogna circoscrivere la platea dei potenziali beneficiari di questo bonus. Anche se molto limitato come regole, dal momento che le aziende non sempre possono ricorrervi, il lavoro interinale è una delle forme di lavoro più diffuse oggi.

In pratica si tratta di quel tipo di contratto con cui una azienda recluta dipendenti per il tramite di agenzie specializzate in questo genere di lavoro.

Il reclutamento quindi non è diretto tra azienda e lavoratore, ma passa tramite le tante agenzie specializzate se riconosciute a livello nazionale perché iscritte negli appositi albi. Con l’avvento della famosa riforma del lavoro meglio conosciuta come Legge Biagi (Legge n° 30 del 2003) il lavoro somministrato o interinale ha avuto la giusta tutela normativa.

Cos’è il bonus SAR e come funziona l’agevolazione una tantum per i lavoratori interinali

Il bonus di cui parla la nostra lettrice è destinato proprio ai lavoratori in somministrazione. Si chiama bonus SAR, acronimo di di sostegno al reddito. Un bonus di importo variabile in base alle giornate lavorative del somministrato nei dodici mesi che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro. Infatti per chi ha maturato almeno 90 giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono la cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, il bonus è pari a 780 euro lordi una tantum. Significa un’erogazione in unica soluzione di questo bonus, ma che può essere ripetuto ogni qualvolta si tornano a maturare gli stessi requisiti che hanno dato diritto alla fruizione la prima volta.

Per chi invece ha maturato almeno 110 giornate lavorative sempre nelle 12 mesi che precedono la domanda, il bonus è pari a 1.000 euro lordi. L’agevolazione riguarda anche i lavoratori assunti part time o assunti con il meccanismo del monte ore garantito. In questo caso l’equivalente delle 90 giornate minime per percepire 780 euro è pari a almeno 360 ore di lavoro nei 12 mesi precedenti. L’equivalente delle 110 giornate lavorative per il bonus da 1.000 euro invece è pari a 440 ore lavorative.

La guida alla domanda per il Bonus SAR degli interinali

Per ottenere il bonus gli interessati devono presentare domanda. L’istanza va presentata decorsi i 45 giorni di disoccupazione. Requisito principale che devono detenere i diretti interessati.

Oltre a quelli della maturazione delle giuste giornate e ore lavorate nei dodici mesi precedenti. Decorsi 45 giorni di disoccupazione infatti l’interessato potrà presentare domanda collegandosi al sito formatemp.it e seguendo la procedura prevista. Per presentare la domanda in maniera autonoma tramite il sito prima citato occorre registrarsi. In alternativa il lavoratore in somministrazione che ha perduto il posto di lavoro potrà presentare domanda tramite i sindacati dei lavoratori interinali che fanno capo alla CGIL, CISL e UIL. In pratica, bisogna rivolgersi alle sedi territoriali della Felsa CISL, della UIL Temp e della Nidil CGIL.

Cosa occorre allegare alla domanda per il Bonus dei lavoratori in somministrazione

L’iter di presentazione della domanda prevede anche degli allegati. Oltre ai classici documenti di riconoscimento e tessere sanitarie in fotocopia, servirà altro. Necessarie per esempio anche le copie delle buste paga, compresa l’ultima dove compare la cessazione del rapporto di lavoro. Serve anche l’estratto conto dei contributi INPS. Infatti le buste paga servono per quantificare effettivamente le giornate lavorative utili al beneficio. Al riguardo va detto che sono utili al bonus anche le giornate di malattia o le giornate di ferie. Per quanto riguarda l’estratto conto dei contributi INPS deve essere quello aggiornato all’ultima data poiché serve a verificare i 45 giorni di mancanza di occupazione.

L’interessato nella domanda deve indicare anche il codice IBAN del proprio conto corrente o della propria carta di credito o prepagata. Infatti il bonus viene erogato direttamente sul conto corrente o sulla carta del diretto interessato. La domanda comunque può essere presentata soltanto decorsi 60 giorni dal quarantacinquesimo giorno di disoccupazione.