L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 715 dello scorso 15 ottobre 2021, ha fornito utili chiarimenti relativamente all’applicazione del cosiddetto iperammortamento per l’acquisto di registratori telematici. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Il quesito del contribuente

L’istante è una società che produce e commercializza articoli ceramici e da regalo nel territorio nazionale.

La stessa vorrebbe fruire dell’agevolazione del cosiddetto iperammortamento – che consiste in una maggiorazione, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, del costo di acquisizione dei beni durevoli – per una serie di registratori di cassa telematici interconnessi tra loro e destinati ai vari propri punti vendita.

Niente iperammortamento per i registratori di cassa telematici

Con la circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, è stato chiarito le indagini riguardanti l’effettiva riconducibilità di specifici beni materiali a una delle categorie ammissibili all’iperammortamento comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise).

L’Agenzia delle entrate, dunque, chiede un parere tecnico al Ministero che evidenzia quanto segue:

L’interconnessione dei registratori di cassa telematici con il sistema informativo aziendale non comporta di per sé l’automatico riconoscimento dell’agevolazione. L’applicazione della disciplina presuppone necessariamente la classificabilità dei beni in una delle voci ricomprese negli allegati alla legge n. 232 del 2016. In altre parole, spiega il Mise, “si tratta di strumenti che non si configurano quali investimenti idonei per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0”, e quindi ammessi alla fruizione delle agevolazioni”.

 

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