
Novità in arrivo per l’e-commerce intraUE dal 1° luglio 2021. Resterà, in consultazione, fino al 15 gennaio 2021, lo schema di decreto legislativo di attuazione delle deleghe conferite al Governo per il recepimento delle Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE (cosiddetto “pacchetto e-commerce”).
Entro la citata data, gli operatori economici interessati possono far pervenire al MEF (Ministero dell’Economia e Finanze) le proprie osservazioni e proposte.
Nel dettaglio, ad essere interessati alla consultazione sono le seguenti quattro categorie di soggetti:
- Associazioni di categoria e professionali
- Operatori economici e Professionisti
- Centri di Ricerca/Università
- Privati cittadini.
Disciplina IVA e-commerce intra-UE: i motivi del cambiamento
I cambiamenti tecnologici hanno portato a una crescita considerevole, negli anni, del commercio elettronico e delle vendite a distanza di beni, con le conseguenti esigenze di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni e di proteggere, al contempo, il gettito fiscale degli Stati membri dell’UE.
Da qui, al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero, con le Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, che fanno parte del c.d. “pacchetto e-commerce”, si vanno ad apportare modifiche alla Direttiva 112/2006/CE e alla Direttiva 2009/132/CE.
Le modifiche sarebbero dovute entrare in vigore il 1° gennaio 2021, termine che poi è stato fatto slittare al 1° luglio 2021, a causa delle pandemia Covid-19. Entro il 30 giugno prossimo (salvo nuova proroga), dunque, gli Stati membri UE, tra cui l’Italia, sono chiamati a recepire tali novità.
La nuova disciplina IVA per l’e-commerce intraUE
Le principali novità che dovrebbero entrare in vigore sono sintetizzate nel comunicato stampa del MEF in cui è annunciata la consultazione. In dettaglio:
- con l’intento di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA e ridurre, nel tempo stesso, gli oneri a carico dei venditori sottostanti, è previsto, a determinate condizioni, che per le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche i soggetti che gestiscono tali piattaforme siano coinvolti nella riscossione dell’IVA e assumano il ruolo di “rivenditori”
- per ridurre gli adempimenti gravanti sulle microimprese, è previsto che, a determinate condizioni ed entro il limite di importo non eccedente 10.000 euro, le prestazioni di servizi resi a consumatori finali di un altro Stato membro e le vendite a distanza intracomunitarie di beni siano assoggettate a IVA nello Stato del prestatore/cedente. Questa soglia, già applicata dal 1 gennaio 2019 ai servizi TTE (servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici), a partire dal 1 luglio 2021, comprenderà anche le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
- per evitare che gli operatori economici debbano identificarsi in ogni Stato membro, è stabilito che il regime speciale MOSS (Mini Sportello Unico), riservato ai soli servizi TTE a consumatori finali diventi regime OSS (Sportello Unico) e sia esteso a tutti i servi B2C (vendite a consumatore finale) e alle vendite a distanza intracomunitarie
- è istituito un regime analogo, IOSS (Sportelo Unico per le importazioni), ugualmente opzionale, per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi ed è introdotto un regime speciale, facoltativo, per la dichiarazione e riscossione dell’IVA all’importazione nei casi in cui non sia applicato il regime IOSS
- per evitare distorsioni della concorrenza tra fornitori UE ed extra-UE è abrogata l’esenzione dall’IVA per le piccole spedizioni di cui alla Direttiva 2009/132/CE.
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