Con il Dpcm 3 novembre 2020 l’Italia è stata divisa in tre aree, corrispondenti ad scenari di rischio, per le quali sono state approvate specifiche misure anti-Covid. Il ministero della Salute, con apposite ordinanze, ha poi assegnato ad ogni regione un colore, distinguendo: zona rossa, zona arancione e zona gialla, per cui valgono – come già anticipato – limitazioni e regole diverse.

Una regione, però, può passare da una zona all’altra, a seconda di quanto sia rientrata o peggiorata l’emergenza sanitaria all’interno dei propri confini.

Può accadere, quindi, che una zona gialla diventi arancione, imponendo nuovi divieti e sospensioni delle attività ai residenti. Vediamo quali.

Regione da zona gialla a zona arancione: cosa cambia per bar e ristoranti

In zona arancione, a differenza delle regioni in zona gialla, ristoranti, bar, pub, pasticcerie, gelaterie e tutte le altre attività di ristorazione rimangono chiusi al pubblico. Le stesse, comunque, possono continuare con il servizio di vendita da asporto – consentita dalle 5 alle 22 – e quello di consegna a domicilio senza limiti di orario.

Sospeso invece il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, come specificato sul sito del Governo:“L’ngresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto negli orari consentiti” , quindi entro le 22 (orario in cui scatta il coprifuoco) e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo dentro, fuori o comunque in prossimità dei locali.

Sono sospese in zona arancione anche le attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del corpo associativo dei centri culturali, dei centri sociali e di quelli ricreativi.

Unica eccezione in zona arancione vale per le attività di ristorazione nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade (autogrill), negli ospedali e negli aeroporti, che possono restare aperte oltre le ore 18 e continuare a somministrare alimenti e bevande al pubblico.

Anche i ristoranti degli alberghi rimangono aperti per i clienti, nelle zone arancioni e come in quelle rosse. Il servizio deve comunque essere reso in struttura e solo ed esclusivamente per le persone che nella stessa alloggiano.

Cosa cambia da zona gialla a zona arancione: quali negozi rimangono aperti e a quali condizioni

In zona arancione come in quella gialla non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. I negozi, quindi, rimangono aperti e le attività commerciali al dettaglio consentite a condizione che sia assicurata sempre la distanza interpersonale di almeno un metro tra clienti e addetti alle vendite e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. In più: è impedito sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni, differenziare – ove possibile – i percorsi di entrata e di uscita ed esporre un cartello che indichi il numero massimo di persone che possono essere contemporaneamente presenti all’interno dei locali. Le attività aperte infatti devono rispettare le linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, come il già citato distanziamento sociale, la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.

In ogni caso, è obbligatorio l’uso della mascherina, dei guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani, da mettere a disposizione in prossimità delle casse e dei sistemi di pagamento.

Nelle giornate festive e prefestive sono invece chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole ivi presenti.

Gli spostamenti vietati in zona arancione

Nell’area arancione sono consentiti gli spostamenti esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di autocertificazione.

Dopo le 22 e fino alle 5 del mattino sono invece vietati tutti gli spostamenti, a meno che non siano comprovati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono anche vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, fatta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute. Una persona può spostarsi da un Comune all’altro in zona arancione anche per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio.

Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti in automobile con persone non conviventi, questi sono concessi in zona arancione purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

È sempre consentito, per chi abita in zona arancione, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza ma solo una volta, successivamente gli spostamenti saranno consentiti se motivati.

In generale, va ricordato che il transito nelle aree con restrizioni diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).

Riunioni e cerimonie: i divieti in zona arancione

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato nelle aree arancioni non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Divieto assoluto, invece, rimane per l’organizzazione di manifestazioni locali, anche anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, se realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Le funzioni religiose (matrimoni, messe, battesimi etc.) si possono svolgere con la partecipazione di persone, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo.

Sono sospese infine in zona arancione i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (come cinema e teatri).

Lavoro, Pubblica Amministrazione e concorsi pubblici

Nell’ambito della Pubblica Amministrazione, le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici in zona arancione (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti.

Nel settore pubblico quanto in quello privato è sempre raccomandato lo smart working o ricorrere a ferie e congedi ancora a disposizione, ma nei casi in cui non è possibile lavorare da casa e bisogna recarsi sul posto rimane obbligatorio il rispetto delle misure di sicurezza (quindi uso della mascherina nei luoghi chiusi e quando non è possibile rispettare le distanze di sicurezza tra i non conviventi, areazione della stanza e costante igienizzazione degli ambienti).

Infine, per quanto riguarda i concorsi pubblici, per le procedure di esame che comportano la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, possono svolgersi solo se motivate da ragioni di urgenza, ma sempre con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.

Scuole e Università in zona arancione

Specifiche disposizioni in zona arancione valgono anche per scuole e Università. Nello specifico, per le scuole è stato deciso:

  • la didattica a distanza solo alle superiori; 
  • l’uso obbligo di indossare la mascherina in classe dai sei anni in su sempre nei luoghi chiusi (anche per i bambini che rimangono seduti al banco);
  • la sospensione delle uscite didattiche;
  • la didattica in presenza, anche in caso di DAD, per gli alunni disabili o con BES (ovvero bisogni educativi speciali).

È ammessa la didattica in presenza nel caso di attività da laboratorio anche quando le attività formative e curriculari si svolgono a distanza.

Per quanto riguarda le Università le attività formative e curriculari in zona arancione si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. In ogni caso, ai singoli Atenei è riconosciuta la possibilità di organizzare ulteriori attività didattiche o curriculari in presenza, purché dispongano un piano che indichi e imponga il rispetto di precise regole anti-Covid. Inoltre, possono si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale/didattico o esercitazioni laddove previste, ma sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza, e lo stesso vale per esami e sedute di laurea in presenza.

Sport e attività permesse in zona arancione

Gli eventi sportivi (partite, incontri etc.) – quando consentiti – in zona arancione dovranno svolgersi senza la presenza del pubblico.

Per quanto riguarda l’attività sportiva in generale, in questa area è sempre consentita all’aperto, infatti le aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici rimangono accessibili per svolgere attività ludica o ricreativa nel rispetto delle misure anti-Covid.

Palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali rimangono invece chiusi, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni di attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

È comunque consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati (del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi) per svolgere l’attività sportiva di base esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Restano invece sempre vietati gli sport di contatto amatoriali, così come tutte le gare, le competizioni e tutte le attività ad essi connessi, mentre gli allenamenti per sport di squadra potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento.