Gent.ma, ho letto e apprezzato alcune sue risposte di diritto di famiglia e sarò felice se vorrà rispondere anche a me.

Ho 73 anni e ho una figlia di 47, nella situazione in oggetto.
La sua invalidità deriva da un incidente subito a 21 anni.
Lei mi rimprovera colpe dal passato, che in parte ho, e per questo 12 anni fa ho cambiato città proprio per starle vicina nei miei ultimi anni validi, fornirle un aiuto e in questo modo riparare alle mie manchevolezze.
Il padre non c’è più.
Il marito, un anno più giovane, è una santa persona.
Ovviamente senza figli.
Lei ha un caratteraccio, pretenziosa, gelosa dei fratelli, acida. 
Io sinceramente le sto vicina per dovere, non con slancio spontaneo, posso sembrare poco umana e non materna ma è così. E’ un peso psicologico, ma data la mia età e acciacchi comincia anche a essere un peso fisico. Negli ultimi anni di vita vorrei godermi un po’ di libertà e di solitudine.
Talvolta è giunta a minacciare se non la aiuto, perché la legge lo impone ai parenti di primo grado, e se del caso di adire le vie legali.
Poi forse non lo farà, ma se fosse vorrei sapere come difendermi. Essendo sposata ed essendo il marito in grado di mantenerla è vero che io ho obblighi di legge vita natural durante? Da notare che ha anche congrui risparmi, derivanti da una vendita immobiliare, anche se è vero che deve farne tesoro perché la vita è ancora lunga e non si sa come andranno le cose.
Mi scuso di averla fatta lunga e ringrazio in anticipo.

Obblighi di assistenza familiare

All’interno della famiglia, in caso di necessità, la legge prevede una struttura gerarchica protettiva per fare in modo che vi sia un’obbligo di assistenza, sia economico che morale nei confronti delle persone che versano in stato di incapacità.

Questo obbligo, che essenzialmente è riservato ai minori e ai disabili, ma anche verso i genitori anziani, prevede non solo aiuto a livello economico ma anche le attività di cura che spaziano da assistenza morale e materiale alla somministrazione di cibo e doveri civili.

A stabilire l’ordine delle persone obbligate a prestare gli alimenti (e di conseguenza l’assistenza familiare) è il codice civile che individua così l’ordine degli “obbligati”:

  • coniuge
  • figli
  • genitori
  • generi e nuore
  • suoceri
  • fratelli
  • nipoti

L’ordine degli obbligati sottolinea quello che deve essere l’intervento nella cura e l’assistenza: in mancanza del soggetto precedente interviene quello successivo.

Fermo restando che come madre lei, a suo piacere, può decidere di aiutare sua figlia disabile, l’obbligo di assistenza ricade interamente sul coniuge e sua figlia non può minacciarla di agire per vie legali in mancanza di assistenza da parte sua.

Un genitore ha l’obbligo di assistenza nei confronti di un figlio disabile (come se fosse un minore) fino a quando quest’ultimo non raggiunge l’autonomia personale ed economica: sua figlia sposandosi ha raggiunto l’autonomia necessaria liberandola dall’obbligo di assistenza e riversando lo stesso sulle spalle del coniuge.

L’obbligo, infatti, non ricade sui parenti di primo grado quando vi è un coniuge. Tutto quello che lei fa nei confronti di sua figlia, quindi, lo fa per sua scelta e non per obbligo legale e questo dovrebbe farlo presente.

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Non si forniscono risposte in privato.”