Non sono rare le cause di impugnazione di un testamento che si basano su una doppio documento: succede quando il de cuius ha lasciato più disposizione di successione, tutte valide. Cosa succede in questi casi? Quale vale?

Revoca del testamento o modifica: le regole

Il codice civile prevede la possibilità di revoca o di modifica del testamento, qualunque ne sia la sua forma. Sono infatti diverse le ragioni che in vita possono portare il testatore a cambiare idea sulla volontà di disposizione della futura eredità.

Nessun testamento quindi può essere considerato irrevocabile: ogni clausola in questo senso, anche se scritta, è nulla per legge. La ratio di questa norma è comprensibile e mira a tutelare la libertà del testatore fino all’ultimo momento di vita. Tuttavia è proprio da questa libertà che possono scaturire situazioni ambigue come appunto quella del caso del doppio testamento sulle quali è opportuno fare chiarezza.

Doppio testamento: vale quello posteriore

La regola è quella dell’ordine cronologico. In altre parole vale il testamento posteriore. Stabilire quale tra due testamenti è stato scritto dopo non è difficile (visto che, lo ricordiamo, la data è un elemento richiesto e, se manca uno degli elementi di validità del testamento anche l’effetto della revoca è nullo). Non sono invece fissati criteri gerarchici tra le forme di testamento: quello precedente, anche se depositato con atto pubblico, soccombe se contraddetto da testamento olografo redatto in data successiva. In altre parole è possibile revocare un testamento pubblico con un testamento olografo e viceversa. Guida al testamento olografo non impugnabile

Testamento posteriore: la revoca implicita e parziale di quello precedente

Un chiarimento è d’obbligo: la revoca può essere anche implicita e parziale. Implicita significa appunto che si può dedurre dalle disposizioni del testamento posteriore anche se quest’ultimo non contiene una dichiarazione apposita che invalida il precedente. Si parla invece di revoca parziale quando solamente alcune delle disposizioni contenute nel testamento posteriore risultano essere incompatibili con quelle del precedente.

In questo caso i testamenti possono coesistere e, nelle materie di interferenza, prevale il secondo. Un caso particolare è quello della revoca di diritto: questa scatta ad esempio quando ai tempi della redazione il testatore non sapeva di avere figli (articolo 687 c.c.).