Con la risposta n° 516 l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulla donazione di un’azienda in contabilità semplificata, azienda che presentava una forte perdita fiscale legata alla totale deducibilità delle rimanenze nel primo anno di applicazione del regime semplificato con passaggio di determinazione del reddito dal regime di competenza a quello misto cassa-competenza.

 

In sintesi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la donataria può dedurre il valore delle rimanenze finali  trasferite mediante l’atto di donazione, nel periodo d’imposta 2019 e nei successivi periodi.

 

Ecco in chiaro i principali chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate.

Il Regime di contabilità semplificata

Sono ammessi alla contabilità semplificata (art.66 del DPR 917/86, TUIR), a partire dall’anno successivo, i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
  •  imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società inaccomandita semplice);
  • società di armamento e le società di fatto;
  • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata,

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR “percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.

 

Indicazioni rinvenibili all’art.18 del DPR 600/1973.

 

Il reddito delle imprese in contabilità è determinato applicando il regime misto cassa-competenza (Modifica apportata dalla Legge di bilancio 2017). Prima dell’intervento della Legge di bilancio 2017 valeva il principio di competenza.

 

In conseguenza di ciò, le rimanenza finali (di norma considerati ricavi), non assumono più rilevanza ai fini della tassazione del reddito d’impresa in contabilità semplificata.

 

Da qui, per il primo anno di applicazione del regime post modifiche Legge di bilancio 2017, le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza:

 

  • sono ammesse interamente in deduzione del reddito del primo periodo di applicazione del regime,
  • come modificato dalla Legge di bilancio 2017.

 

Dunque, ciò ha comportato che, azzerando il valore fiscale delle proprie rimanenze, in molti casi le imprese hanno registrato rilevanti perdite di periodo.

La deduzione delle perdite fiscali di periodo

A tali perdite, il legislatore ha riservato un particolare regime di riporto.

 

In particolare, le residue perdite del periodo d’imposta 2017 (legate alla totale deducibilità delle rimanenze finali), sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

 

  • nei periodi d’imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi;
  •  nel periodo d’imposta 2020, in misura non superiore al 60%  dei medesimi redditi e per l’intero importo che trova capienza in essi.

 

Ad ogni modo, le perdite non completamente utilizzate nel triennio appena individuato (2018-2019-2020),

sono utilizzabili negli esercizi successivi senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell’80% (ai sensi del novellato articolo 8 del DPR 917/86-TUIR).

Indicazioni date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°8/e 2019.

 

Proprio in tale contesto, l’Agenzia è intervenuta con la risposta n° 516 del 2 novembre, chiarendo l’impatto delle perdite in caso di donazione dell’impresa in regime di contabilità semplificata.

La donazione e le rimanenze dell’impresa in contabilità semplificata

L’Agenzia delle entrate, ha affrontato il caso di un contribuente titolare di un impresa gestita in regime di contabilità semplificata che ha ricevuto in donazione a gennaio 2019, l’unica azienda della madre, anche questa in regime di contabilità semplificata per cassa. La donazione  comprendeva beni strumentali e merci.

 

Nel corso del 2019, l’istante ha dichiarato di aver venduto le merci ricevute attraverso la donazione, realizzando un reddito elevato a causa dell’impossibilità di poter dedurre i relativi costi già dedotti dalla madre donante nel periodo d’imposta 2017.

Primo anno di applicazione del regime semplificato per cassa. Perdita, tuttavia, non più utilizzabile dal 2019 dalla madre donante, non avendo quest’ultima più alcun reddito d’impresa.

 

Ciò in applicazione di quanto detto nel paragrafo precedente.

 

Il dubbio è che fine fanno le perdite residue dell’impresa donata?

 

L’articolo 58, comma 1, del TUIR dispone che « … Il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell’azienda stessa; l’azienda è assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa». La donazione dell’azienda esercitata, dunque, non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l’azienda venga assunta dall’avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa (…).

Il parere dell’Agenzia delle entrate: donazione rimanenze impresa semplificata

 

Detto cio, secondo l’Agenzia delle entrate, la donataria (ha ricevuto l’impresa in donazione) può dedurre il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2017, trasferite mediante l’atto di donazione, nel periodo d’imposta 2019 e successivi.

 

Resta fermo che tale deduzione è consentita per un ammontare pari al minore tra:

 

  • il valore delle rimanenze indicato nell’atto di donazione;
  • l’ammontare della perdita maturate dalla donante nel periodo d’imposta 2017 (attribuibile alla integrale deduzione delle rimanenze finale).

 

Perdita ridotta della quota già utilizzata dall’impresa dante causa della donazione nei successivi periodi d’imposta 2018 e 2019.

 

In sintesi è ammessa la deduzione delle rimanenze dell’impresa semplificata in donazione.