Le donazioni in denaro non devono essere dichiarate nella denuncia dei redditi, sia che si utilizzi il modello 730 che Unico.

Le donazioni, infatti, non costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef e per questo motivo la loro tassazione è indiretta. E’ bene, però, ricordare che la tassazione è necessaria solo se si supera un determinato importo.

Se le donazioni sono di modico importo non sono soggette neanche a imposizione indiretta.  Se, invece,  l’importo è importante il pagamento dell’imposizione indiretta va necessariamente fatto per atto pubblico.

Imposta donazioni in denaro: come si calcola?

Per determinare quale sia l’ammontare dell’imposta che il beneficiario dovrà versare per le donazioni in denaro bisogna tener presenti le aliquote e le soglie sotto le quali l’imposta non è dovuta.

  • Se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta l’aliquota, del 4%, è dovuta solo per importi oltre la soglia di un milione per beneficiario.
  • Se il destinatario è un fratello o una sorella l’aliquota da applicare è del 6% per gli importi oltre la soglia di 100mila euro.
  • L’aliquota dovuta se il parente destinatario è entro il quarto grado, un affine in linea retta o un affine collaterale entro il terzo grado, è del 6%. In questo caso va pagata su tutto l’importo ricevuto, senza alcuna franchigia.
  • Se il beneficiario della donazione è un soggetto diverso da quelli elencati in precedenza l’aliquota da versare è pari all’8% della somma ricevuta senza alcuna franchigia.
  • Se il soggetto beneficiario è, invece, portatore di handicap grave, ai sensi della legge 104/1992, la franchigia oltre la quale applicare l’aliquota per l’imposta è fissata a 1,5 milioni. L’aliquota da applicare varia tra 4, 6 e 8% in base al grado di parentela esistente tra beneficiario e donante.

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