La notifica di una cartella esattoriale o atto di riscossione presso il domicilio fiscale non è una procedura semplice. In passato è spesso capitato che, in fase di giudizio, siano stati invalidati i procedimenti di riscossione da parte dei giudici per “difetto di notifica”, cioè per aver notificato cartelle esattoriali al contribuente ma ad indirizzo diverso da quello fiscale (domicilio fiscale). Oggi, questo tipo di errori capita più di rado, ma è bene sapere come tutelarsi e qual è la procedura corretta da seguire.

Il domicilio fiscale

Innanzitutto, bisogna chiarire cosa s’intende per domicilio fiscale. Normalmente questo è il centro delle attività fiscali del contribuente e coincide con l’indirizzo di residenza per le persone fisiche, ma in taluni casi non è così. Per cui se un atto viene notificato ad indirizzo diverso da quel domicilio fiscale, è annullabile. Può capitare, infatti, che un professionista abbia la residenza in un posto e lo studio in un altro o in altro comune dove normalmente abita. Per sapere qual è il domicilio fiscale quindi bisogna fare riferimento a quanto è stato comunicato nella dichiarazione dei redditi. Per le società vale, invece, l’elezione della sede legale.

Individuazione del domicilio fiscale

Il messo notificatore, solitamente il postino, dovrà quindi conoscere qual è il domicilio fiscale del destinatario della cartella e che gli viene fornito dall’ Agenzia delle Entrate. Può capitare, però, che il contribuente non abbia indicato tale domicilio nella dichiarazione dei redditi e quindi sarà compito degli uffici delle direzioni territoriali espletare attività di ricerca per risalire al comune e all’indirizzo presso il quale il contribuente esercita prevalentemente la propria attività fiscale. Grazie alle numerose informazioni di cui dispone l’Agenzia delle Entrate, oggi è possibile risalire facilmente al luogo operativo, anche in base alle movimentazioni bancarie, ai possedimenti, ai contatti e, in generale, grazie al monitoraggio degli interessi economici.

I casi di irreperibilità temporanea e assoluta

Più complicata diventa l’azione di notifica quando il contribuente risulta irreperibile, sia temporaneamente (irreperibilità relativa) sia definitivamente (irreperibilità assoluta).

In questo caso, il messo notificatore (il postino) dovrà depositare  copia dell’atto presso la casa del Comune di residenza del destinatario e procedere poi all’affissione dell’avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell’abitazione del destinatario (l’avviso deve contenere la data e la firma dell’ufficiale giudiziario, l’indicazione del nome della persona che ha chiesto la notificazione e del destinatario, la natura dell’atto notificato, il nome del giudice che ha emesso il provvedimento con la data o il termine di comparizione). Dovrà inoltre essere inviata apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’avvenuto deposito dell’atto fiscale presso la casa comunale.

Notifica degli atti alle persone giuridiche

Se il destinatario dell’atto fiscale è una persona giuridica, la notifica della cartella esattoriale avviene tramite posta elettronica certificata (pec) di cui le società e le imprese si devono dotare obbligatoriamente al momento della loro costituzione. La comunicazione a mezzo pec con allegato deve sempre essere notificata con “ricevuta di ritorno” per avere la conferma della ricezione della notifica. Può capitare tuttavia che si debba ricorrere anche alle vie ordinarie a mezzo messo notificatore qualora non vi sia riscontro della ricezione dell’atto via pec. In questo caso e se la persona incaricata a ricevere gli atti presso la sede legale non è reperibile, si dovrà procedere allo stesso modo che per le persone fisiche considerate temporaneamente o definitivamente irreperibili.