La rottamazione-quater, è ammessa anche laddove rispetto agli stessi debiti per i quali decide di aderire alla sanatoria, il contribuente sta già effettuando i pagamenti con un piano di rateazione in corso. All’atto della presentazione della domanda di rottamazione, il piano di dilazione in essere è sospeso. Con il pagamento dell’unica rata o della prima rata del piano di rateazione tramite il quale il contribuente decide di pagare il totale dovuto ai fini della sanatoria, il precedente piano di dilazione, ossia quello che era già in essere al momento delle presentazione della domanda di rottamazione, viene considerato estinto.

Le rate della rottamazione-quater sono più impegnative rispetto a quelle dei piani di dilazione “ordinari” delle cartelle (vedi art.19 del DPR 602/1973). Potrebbe succedere, dunque, che il contribuente, una volta presentata l’istanza di rottamazione, decida di voler ritrattare la propria scelta. E continuare a pagare le vecchie rate.

E’ possibile ritirare la domanda di rottamazione oppure una volta presentata, la stessa non è più ritrattabile?

La rottamazione delle cartelle. Un cenno

Grazie alla rottamazione delle cartelle, commi 231-252, della Legge n. 197/2022, è possibile sanare le cartelle ossia i singoli debiti contenuti nelle stesse se affidati per il recupero all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La sanatoria è ammessa anche rispetto a debiti già ammessi a precedenti definizione agevolate poi non pagate. Dunque, l’Agenzia delle entrate offre un’altra chance ai contribuenti, sperando sia la volta buona.

In alcuni casi, la definizione agevolata può riguardare anche cartelle non ancora notificate.

Detto ciò, la domanda per richiedere la rottamazione-quater, deve essere presentata entro il prossimo 30 aprile 2023.

Quante domande di rottamazione-quater è possibile presentare?

Entro la  data del 30 aprile, è possibile presentare ulteriori istanze di rottamazione. Se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente. Mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente.

È possibile presentare richiesta di sanatoria anche per i carichi già compresi in un piano di “Rottamazione-ter”. Poco importa se tale piano di rateazione sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.

Come ribadito sul portale dell’Agente della riscossione, gli importi dovuti per chiudere ogni pendenza con il Fisco o con alte amministrazioni, possono essere pagati in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023. Oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Sulle rate, si pagano gli interessi di dilazione al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la sanatoria perde efficacia. I versamenti effettuati saranno quindi considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Domanda rottamazione cartelle. E’ possibile rinunciare alla definizione agevolata?

In premessa ci siamo chiesti se, una volta presentata l’istanza di rottamazione, il contribuente può decidere di ritrattare la propria scelta e continuare a pagare le vecchie rate. Considerato che le rate da pagare della rottamazione-quater sono più pesanti; infatti tempo addietro avevamo proprio messo a confronto la rottamazione-quater con la rateazione ordinaria delle cartelle.

Ebbene, a tal proposito, tornano utili i chiarimenti forniti dall’allora Equitalia, rispetto alla rottamazione, ex art.6 del DL 193/2016.

Nello specifico, nel corso di un incontro con il CNDCEC di Roma, era stato chiarito che:

Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente, entro il 31 marzo 2017, un’apposita dichiarazione; decorso tale termine il contribuente non può più rinunciare alla dichiarazione di adesione precedentemente presentata.

A seguito del mancato pagamento della prima o dell’ unica rata della definizione sarà revocata la sospensione ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

Naturalmente tali indicazioni sono da rapportare alla scadenza del 30 aprile 2023.

Dunque, è corretto affermare che una volta presentata domanda di rottamazione, la stessa può essere ritirata.