La domanda di pensione si può trasmettere al datore di lavoro al termine del Congedo Straordinario legge 151 concesso per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3)? Se raggiunti i requisiti e si fruisce ancora del congedo, conviene interromperlo e fare domanda? Sono queste le domande che ci vengono poste da un nostro lettore che lavora come dipendente nel settore privato.

Congedo Straordinario legge 151 e domanda di pensione

Il periodo di preavviso regolato dal Codice Civile, prevede che nel lasso di tempo intercorrente tra la comunicazione di dimissioni per pensionamento e il periodo effettivo delle dimissioni, la prestazione lavorativa deve essere svolta in via continuativa e regolarmente.

Eventuali ferie durante il preavviso, malattia o congedo, ne allungano i tempi dello stesso e quindi rimandano gli effetti di licenziamento.

Quindi, non è possibile fare domanda di pensionamento mentre si fruisce del congedo straordinario con legge 104. Bisogna terminare il periodo richiesto e ritornare al lavoro, e successivamente presentare domanda di pensionamento con preavviso come stabilito nel CCNL di cui si fa parte.

Congedo straordinario legge 151 e contributi figurativi

Il periodo del congedo straordinario legge 151 è coperto da contribuzione figurativa valida non solo al diritto e alla misura sulla pensione.

Interrompere il congedo per domanda pensione Quota 100

Se si maturano i requisiti della pensione Quota 100 (62 + 38), mentre si fruisce il congedo straordinario, non credo ci sia la possibilità di interromperlo. La normativa stabilisce che può essere interrotto solo  in caso di malattia o maternità e solo se esplicitamente richiesto del lavoratore.

Conclusione

Il congedo straordinario non si può interrompere tranne per alcuni casi specifici che non prevedono la domanda di pensionamento. Per poter andare in pensione con Quota 100 o con qualsiasi forma pensionistica, il lavoratore che fruisce del congedo straordinario, secondo la normativa vigente, deve ritornare a lavoro e dare il preavviso al datore di lavoro stabilito nei CCNL.

Sul preavviso il lavoratore può comunque trovare accordo con il datore di lavoro, sempre rispettando i limiti di legge.

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