I documenti  per fruire della detrazione Irpef al 65% per lavori di risparmio energetico deve essere inviata all’ENEA tramite l’apposito sito.

Detrazione 65% Enea

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

La legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera:

  •  delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
  •  di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

Documenti detrazione 65%

L’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, gestisce le detrazioni fiscali per il risparmio energetico del patrimonio edilizio ed effettua le verifiche ed i controlli dei requisiti richiesti dalle norme agevolative nell’ordine del conseguimento del risparmio energetico.

Così sul sito dell’Agenzia sarà possibile inviare la documentazione obbligatoria per fruire di tali detrazioni ed eventualmente richiedere la relativa assistenza informatica. ( http://finanziaria2015.enea.it).   Per fruire delle detrazioni fiscali del 55-65% non occorre inviare all’Enea alcuna comunicazione preventiva. La normativa vigente impone solamente che entro 90 giorni dal termine dei lavori debba essere trasmessa, sempre ad Enea, per via telematica, la documentazione costituita da:

  • Attestato di qualificazione energetica (Allegato A al “decreto edifici”)
  • scheda descrittiva degli interventi realizzati (Allegato E)
  • una documentazione semplificata, costituita dal solo Allegato E (nel caso di sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia o di sostituzione di scaldacqua di tipo tradizionale con scaldacqua a pompa di calore per a.c.s.)
  • il solo Allegato F (nel caso di sostituzione di infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari).

  Dopo aver effettuata la trasmissione, in automatico ritorna al mittente da ENEA una ricevuta informatica con il CPID (Codice Personale IDentificativo), valida a tutti gli effetti come prova dell’avvenuto invio. Non sono previsti altri riscontri da parte di Enea, né in caso di invio corretto, né in caso di invio incompleto, errato o non conforme. Non vanno inviate asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia, ecc. che invece deve essere conservata a cura dell’utente ed esibita in caso di eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre è facoltà dell’Agenzia richiedere l’esibizione degli originali degli Allegati inviati (A, E o F), debitamente firmati e datati. Di conseguenza, si consiglia l’utente di stampare questi documenti e conservarli in caso di futuri possibili controlli. Si ricorda infine che l’allegato A deve essere necessariamente firmato e timbrato dal tecnico abilitato a certificare il rispetto dei requisiti richiesti all’impianto per accedere alle detrazioni.

E’ sconsigliato, oltre che inutile, inviare anche per lettera ciò che si è già inviato tramite il sito web e per il quale si è già ottenuta di ritorno la ricevuta via mail.