Dopo la sentenza di divorzio si perde il diritto al cognome dell’ex marito? Forse molte donne, divorziate anche, non si sono mai poste questo problema perché anzi una delle prime cose che desiderano è proprio quella di liberarsi di un cognome che non le lega più alla persona che prima si amava. In alcuni casi però può essere interesse della donna mantenere il cognome del marito anche quando costui diventa l’ex marito. Cosa dice la legge in merito?

Sul caso è lasciata discrezione al giudice che segue la causa di divorzio.

La possibilità di mantenere il cognome dell’ex marito accanto al proprio, dietro apposita richiesta della donna, è infatti subordinata ad alcune condizioni legate ad uno specifico interesse (che può essere suo o di eventuali figli). E’ intuibile che la questione si pone, ad esempio, in merito a “cognomi importanti”, anche solo a livello locale. Tuttavia la giurisprudenza ha precisato proprio che l’interesse a cui fa riferimento la legge non può limitarsi a questioni di notorietà e fama e quindi alla volontà di continuare a godere di privilegi legati al cognome stimato o rispettato.

Rinunciare al doppio cognome è possibile?

Va detto peraltro che la decisione del giudice in merito non è valida necessariamente per sempre e può essere revocata con una successiva sentenza, per motivi particolarmente gravi, su richiesta di una delle parti. La prima ipotesi che viene alla mente è quella in cui il marito si vuole risposare: se infatti il mantenimento del cognome in capo all’ex moglie possa essere di ostacolo alla costituzione del nuovo nucleo familiare, la richiesta sarà respinta. Vale inoltre la sospensione tutte le volte che, con dolo o senza, l’ex moglie ridicolizzi con il suo comportamento il valore del cognome con uno stile di vita non consono al prestigio sociale legato al marito e danneggiando costui o eventuali figli nati dal matrimonio.

L’articolo 156-bis del Codice Civile stabilisce altresì il diritto opposto, ovvero quello a rinunciare al doppio cognome.

In conclusione va comunque detto che si tratta di una questione più formale che sostanziale posto che nei documenti della donna sposata figura comunque solamente il cognome della donna da nubile.

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