Dividendi azionari, vanno dichiarati nel 730?

Come abbiamo già avuto modo di vedere nell’articolo precedente sui Redditi di Capitale, una particolare categoria di redditi considerati imponibili (e quindi da inserire in dichiarazione) riguarda i redditi derivanti da impiego di capitale. Tali redditi non sono stati definiti in maniera univoca dal legislatore, ma questi si è limitato a redigere un’ elenco di quali redditi possono essere fatti rientrare nei redditi di capitale ( art. 44 del DPR 917/86).

In generale sono redditi di capitale i redditi derivanti dall’investimento di denaro, ad eccezione delle attività che presuppongono impresa o lavoro autonomo (per le quali oltre al capitale, occorre anche un’organizzazione ed il lavoro del singolo).

Tra i redditi classificabili come redditi di capitale sicuramente un ruolo di primo piano rivestono gli utili distribuiti da aziende quotate o meno ( dividendi societari). Inoltre in tale periodo molti possessori di quote societarie di aziende quotate in borsa ricevono tale dividendo (vedi elenco società che distribuiscono dividendi nel 2011 e il relativo calendario dividendi 2011), e può essere utile vedere come inserirlo in dichiarazione.

Innanzitutto alcune utili premesse. Il momento impositivo di tutti i redditi di capitale, in base all’ art. 45 c.1 del DPR 917/86, è quello in cui effettivamente avviene la percezione monetaria del reddito (principio di cassa ) e non quella in cui matura il diritto ad esigere il reddito (principio di competenza). Inoltre occorre indicare il reddito al lordo di tutti i compensi percepiti (e pertanto oltre al reddito vero e proprio potrebbero andare a sommarsi gli interessi, eventuali compensi per indicizzazione al tasso di inflazione, scarti di emissione, ecc.). Infine , esclusi i redditi tassati alla fonte a titolo di imposta, i redditi di capitale vanno indicati nel quadro RL del modello Unico oppure nel quadro D del modello 730.

UTILI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ SOGGETTE AD IRES

In base all’ art.

44 del DPR 917/86 rientrano in tale categoria tutti i proventi derivanti da impiego di capitale in azioni o quote di capitale sociale di società soggette all’Ires. Parliamo quindi di azioni (quote di capitale sociale) ma anche di titoli similari come ad esempio le quote di partecipazione in S.r.l. o i titoli e strumenti finanziari rappresentati da certificati (non necessariamente ancorati al capitale sociale).

Oltre al possesso di titoli rappresentativi di una società è possibile percepire utili anche in virtù di accordi o contratti. Ad esempio il contratto di associazione in partecipazione viene stabilito che l’associato abbia diritto alla percezione di una parte di utili a fronte di un apporto nell’ impresa, che può consistere in una somma di denaro o in una prestazione lavorativa. Altri casi di distribuzione di utili possono derivare da ripartizione di riserve o altri fondi particolari oppure da riduzione del capitale esuberante.

TASSAZIONE DIVIDENDI 2011

Abbiamo elencato in precedenza quali siano le modalità di percezione di utile societario; vediamo ora come tassarlo.

Vedremo in concreto come occorre dichiarare i redditi derivanti da distribuzione di utile societario (dividendo) nel caso il percettore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa e nel caso di percezione di utile da parte di una società. Ai sensi degli art 27 DPR 917/86 e art 27 SPR 600/73 una prima distinzione che occorre fare è dato dalle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento della percezione dell’ utile.

Distinguiamo infatti gli utili derivanti da partecipazioni qualificate da quelli derivanti da partecipazioni non qualificate. Queste ultime sono quelle che in pratica interessano la maggior parte dei lettori di Investireoggi.

PERSONE FISICHE: PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE

Sono i dividendi più comuni, in considerazione del fatto che l’investitore medio non possiede un numero di azioni elevato. In questo caso la società che eroga il dividendo applica al momento della corresponsione una ritenuta pari al 12,50 % dell’utile a titolo d’imposta.

Anche in caso di percezione di utili distribuiti in natura occorre applicare una ritenuta pari al 12,5 per cento del valore del bene.

Non occorre pertanto inserire alcun valore nella dichiarazione dei redditi annuali in riferimento a questi redditi.

Esempio pratico: se avete azioni Eni, e dunque avete diritto al dividendo che Eni staccherà nel 2011, i soldi che vi verranno accreditati sul vostro conto corrente sono già tassati, e non dovete fare nulla.

PERSONE FISICHE: PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

Partiamo innanzitutto dalla definizione di partecipazioni qualificate. In generale sono considerate qualificate le partecipazioni che superano:

• Il 5 per cento del capitale sociale se possediamo azioni di società quotate nei mercati sia nazionali che esteri ;
• Il 25 per cento del capitale sociale per quanto riguarda altri titoli;

Regole particolari , per quanto riguarda la qualificazione, valgono per le società di capitali con particolari requisiti e se si possiedono azioni di tipo particolare o strumenti finanziari assimilati.

Comunque gli utili derivanti da partecipazioni qualificate devono essere inseriti in dichiarazione per un valore pari al 49,72 % dell’ ammontare totale percepito ( 40 per cento se si tratta di redditi riferiti a periodi d’ imposta antecedenti al 2008). In tale caso non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte (né a titolo di acconto né a titolo di imposta).

Tassazione dividendi srl 2011

Esempio: se avete il 25% di una S.r.l. che vi distribuisce un utile di 10.000 € allora dovrete inserire nella dichiarazione dei vostri redditi esattamente 4.972 € (ovvero il 49,72% di 10.000).

 

UTILI PERCEPITI DA IMPRENDITORI NON PERSONE FISICHE

Per utili che derivano da partecipazioni, sia qualificate che non qualificate, in capitale di società non viene applicata alcuna ritenuta. Pertanto la tassazione seguirà la seguente regola:

• Indicare in dichiarazione il 49,72 per cento dell’ ammontare percepito se l’ utile viene distribuito ad società di persone o società semplici;
• Il 5 % del totale del dividendo percepito se il percettore è una società di capitali un ente commerciale o non commerciale ( onlus, cooperative onlus);
• Se il soggetto è esente dal pagamento Ires ( ad esempio le cooperative) viene effettuata una ritenuta del 27 % a titolo d’imposta.

UTILI DERIVANTI DA CONTRATTI DI PARTECIPAZIONE

Vediamo brevemente come dichiarare gli utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione. In questo caso ai senso dell’art. 44 del DPR 917/86 , occorre verificare il valore dell’apporto effettuato dall’ associato. Se il valore dell’ apporto è superiore al 5 % del patrimonio ( per società quotate) o il 25 per cento del patrimonio ( per società non quotate) occorre indicare in dichiarazione gli utili percepiti per un ammontare pari al 49,72 % dell’ammontare totale. In caso l’apporto sia inferiore gli utili saranno tassati applicando un’aliquota del 12,50 per cento a titolo di’imposta.

Come abbiamo già avuto modo di vedere nell’ articolo precedente , una particolare categoria di redditi
considerati imponibili ( e quindi da inserire in dichiarazione) riguarda i redditi derivanti da impiego di
capitale. Tali redditi non sono stati definiti in maniera univoca dal legislatore, ma questi si è limitato a
redigere un’ elenco di quali redditi possono essere fatti rientrare nei redditi di capitale ( art. 44 del DPR
917/86). In generale sono redditi di capitale i redditi derivanti dall’ investimento di denaro, ad eccezione
delle attività che presuppongono impresa o lavoro autonomo ( per le quali oltre al capitale , occorre anche
un’ organizzazione ed il lavoro del singolo).

 

 

 

 

Tra i redditi classificabili come redditi di capitale sicuramente un ruolo di primo piano rivestono gli utili
distribuiti da aziende quotate o meno ( dividendi societari). Inoltre in tale periodo molti possessori si quote
societarie di aziende quotate in borsa ricevono tale dividendo, e può essere utile vedere come inserirlo in
dichiarazione.

Innanzitutto alcune utili premesse. Il momento impositivo di tutti i redditi di capitale, in base all’ art. 45 c.
1 del DPR 917/86) è quello in cui effettivamente avviene la percezione monetaria del reddito ( principio
di cassa ) e non quella in cui matura il diritto ad esigere il reddito ( principio di competenza). Inoltre
occorre indicare il reddito al lordo di tutti i compensi percepiti ( e pertanto oltre al reddito vero e proprio
potrebbero anche sommarsi gli interessi, eventuali compensi per indicizzazione al tasso di inflazione, scarti
di emissione, ecc.). Infine , esclusi i redditi tassati alla fonte a titolo di imposta, i redditi di capitale vanno
indicati nel quadro RL del mod. Unico oppure nel quadro D del mod. 730.

UTILI DA PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ SOGGETTE AD IRES – In base all’ art. 44 del DPR 917/86 rientrano in
tale categoria tutti i proventi derivanti da impiego di capitale in azioni o quote di capitale sociale di società
soggette all’ Ires. Parliamo quindi di azioni ( quote di capitale sociale ) ma anche di titoli similari come ad
esempio le quote di partecipazione in srl o i titoli e strumenti finanziari rappresentati da certificati ( non
necessariamente ancorati al capitale sociale).

Oltre al possesso di titoli rappresentativi di una società è possibile percepire utili anche in virtù di accordi
o contratti. Ad esempio il contratto di associazione in partecipazione viene stabilito che l’ associato abbia
diritto alla percezione di una parte di utili a fronte di un apporto nell’ impresa, che può consistere in una
somma di denaro o in una prestazione lavorativa. Altri casi di distribuzione di utili possono derivare da
ripartizione di riserve o altri fondi particolari oppure da riduzione del capitale esuberante.

COME VENGONO TASSATI – Abbiamo elencato in precedenza quali siano le modalità di percezione di utile
societario; vediamo ora come tassarlo.

Vedremo in concreto come occorre dichiarare i redditi derivanti da distribuzione di utile societario (
dividendo) nel caso il percettore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa e nel caso di
percezione di utile da parte di una società. Ai sensi degli art. 27 DPR 917/86 e art. 27 SPR 600/73 una prima
distinzione che occorre fare è dato dalle caratteristiche che la partecipazione possiede al momento della
percezione dell’ utile.

Distinguiamo infatti gli utili derivanti da partecipazioni qualificate da quelli derivanti da partecipazioni non
qualificate.

PERSONE FISICHE :PARTECIPAZIONI QUALIFICATE – Partiamo innanzitutto dalla definizione di partecipazioni
qualificate. In generale sono considerate qualificate le partecipazioni che superano:

• Il 5 per cento del capitale sociale se possediamo azioni di società quotate nei mercati sia nazionali

che esteri ;
Il 25 per cento del capitale sociale per quanto riguarda altri titoli;

Regole particolari , per quanto riguarda la qualificazione, valgono per le società di capitali con particolari
requisiti e se si possiedono azioni di tipo particolare o strumenti finanziari assimilati.

Comunque gli utili derivanti da partecipazioni qualificate devono essere inseriti in dichiarazione per un
valore pari al 49,72 % dell’ ammontare totale percepito ( 40 per cento se si tratta di redditi riferiti a periodi
d’ imposta antecedenti al 2008). In tale caso non viene applicata alcuna ritenuta alla fonte ( né a titolo di
acconto né a titolo di imposta).

PERSONE FISICHE: PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE – Tali tipi di dividendo sono indubbiamente i più
comuni, in considerazione del fatto che l’ investitore medio non possiede un numero di azioni elevato. In
questo caso la società che eroga il dividendo applica al momento della corresponsione una ritenuta pari
al 12,50 % dell’ utile a titolo d’ imposta. Anche in caso di percezione di utili distribuiti in natura occorre
applicare una ritenuta pari al 12,5 per cento del valore del bene.

Non occorre pertanto inserire alcun valore nella dichiarazione dei redditi annuali in riferimento a questo
redditi.

UTILI PERCEPITI DA IMPRENDITORI NON PERSONE FISICHE – Per utili che derivano da partecipazioni,
sia qualificate che non qualificate, in capitale di società non viene applicata alcuna ritenuta. Pertanto la
tassazione seguirà la seguente regola:

• Indicare in dichiarazione il 49,72 per cento dell’ ammontare percepito se l’ utile viene distribuito ad

società di persone o società semplici;
Il 5 % del totale del dividendo percepito se il percettore è una società di capitali un ente
commerciale o non commerciale ( onlus, cooperative onlus);
Se il soggetto è esente dal pagamento Ires ( ad esempio le cooperative) viene effettuaata una
ritenuta del 27 % a titolo d’ imposta.

UTILI DERIVANTI DA CONTRATTI DI PARTECIPAZIONE – Vediamo brevemente come dichiarare gli utili che
derivano da contratti di associazione in partecipazione. In questo caso ai senso dell’ art. 44 del DPR 917/
86 , occorre verificare il valore dell’ apporto effettuato dall’ associato. Se il valore dell’ apporto è superiore
al 5 % del patrimonio ( per società quotate) o il 25 per cento del patrimonio ( per società non quotate)
occorre indicare in dichiarazione gli utili percepiti per un ammontare pari al 49,72 % dell’ ammontare
totale. In caso l’ apporto sia inferiore gli utili saranno tassati applicando un’ aliquota del 12,50 per cento a
titolo di’ imposta.