Viene domandato se il regime di esenzione IVA (fino al 31 dicembre 2020) e l’IVA al 5% (dal 1° gennaio 2021), previsti dall’art. 124 del decreto Rilancio a fronte delle cessioni dei dispositivi di protezione anti Covid-2019 (DPI), si applica anche se la cessione avviene nella forma del noleggio.

Vediamo cosa ne pensa l’Agenzia delle Entrate sulla questione.

IVA agevolata per dispositivi anti Covid-19: quando si applica?

L’Amministrazione finanziaria, ha affrontato il caso nella Risposta n. 528/E del 4 novembre 2020, in cui ha richiamato quanto detto nella precedente Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020, in cui fu precisato che:

“il trattamento IVA introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei beni in esso elencati, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo16, comma 3, del Decreto IVA.

Ai sensi della disposizione appena richiamata, infatti, l’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante…contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili.

La fornitura, per esempio, di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5 per cento se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre2020 in virtù – come chiarito dalla relazione illustrativa alla disposizione in commento – dell’autorizzazione della Commissione UE che consente agli Stati membri, per il periodo di emergenza sanitaria, di «… applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell’epidemia.”

Sulla base di quanto sopra, dunque,

  • per le operazioni di noleggio effettuate dal 19 maggio 2020, (giorno di entrata in vigore del citato articolo 124 del decreto Rilancio) fino al 31dicembre 2020, è applicabile il regime di esenzione dall’IVA;
  • per le operazioni di noleggio effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, sarà applicabile l’aliquota IVA ridotta nella misura del 5%

Elenco dispositivi a noleggio per i quali c’è esenzione IVA oppure IVA al 5%

Dobbiamo, per completezza, ricordare che quanto anzidetto si applica a condizione che il noleggio abbia ad oggetto i beni specificamente individuati con lo stesso art.

124 del decreto Rilancio, ossia:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

L’elenco è tassativo e non esemplificativo e l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti del caso con la Circolare n. 26/E del 2020.

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