Applicazione o meno del regime di esenzione IVA (fino al 31 dicembre 2020) e l’IVA al 5% (dal 1° gennaio 2021), previsti dall’art. 124 del decreto Rilancio a fronte delle cessioni dei guanti di prima categoria ad uso prolungato, non sanitario.

E’ l’oggetto del chiarimento dato dall’Agenzia delle dogane in un recente avviso. Vediamo cosa ne pensa l’Amministrazione finanziaria.

Esenzione IVA oppure IVA al 5% per i DPI anti Covid-19

L’art. 124 del decreto Rilancio ha stabilito l’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 e l’IVA al 5% dal 1° gennaio 2021, per cessione dei dispositivi di protezione anti Covid-19 (DPI) specificamente elencati dallo stesso art.

124, ossia:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva
  • monitor multiparametrico anche da trasporto
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale
  • tubi endotracheali
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua
  • maschere per la ventilazione non invasiva
  • sistemi di aspirazione
  • umidificatori
  • laringoscopi
  • strumentazione per accesso vascolare
  • aspiratore elettrico
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva
  • ecotomografo portatile
  • elettrocardiografo
  • tomografo computerizzato
  • mascherine chirurgiche
  • mascherine Ffp2 e Ffp3
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici
  • termometri
  • detergenti disinfettanti per mani
  • dispenser a muro per disinfettanti
  • soluzione idroalcolica in litri
  • perossido al 3% in litri
  • carrelli per emergenza
  • estrattori RNA
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19
  • tamponi per analisi cliniche
  • provette sterili
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Guanti uso prolungato: si applica l’IVA agevolata?

E’ stato chiesto all’Agenzia delle dogane se il predetto regime agevolativo IVA può applicarsi anche alle cessione di guanti, privi dell’espressa indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso.

Nel rispondere, l’Amministrazione finanziaria (nell’Avviso del 14 dicembre 2020) ha ricordato che l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dal citato art.

124, per essere ammesso al regime agevolativo IVA, deve rispettare i seguenti requisiti:

  • essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla Circolare 12/2020 di ADM;
  • essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico (DM);
  • essere utilizzato per finalità sanitarie.

Con riferimento all’ultimo requisito (ossia la “finalità sanitaria”), per l’Agenzia delle dogane, questi può ritenersi soddisfatto

“ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso”.

Alla luce di ciò, le Dogane giungono a concludere che i guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del regime IVA di favore in commento.

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