Disoccupazione Naspi rifiutata, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, scusi avrei urgenza di sapere come procedere contro l’Inps perché ha respinto la mia richiesta Naspi. Ho chiesto tramite sito Inps perché non avevo ricevuto una risposta alla mia richiesta Naspi,visto che erano passati i 30 giorni. La risposta è arrivata via mail, la ringrazio anticipatamente per la certa risposta. Cordialità.

Ecco la mail di risposta:

Gentile utente,
con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS ……,

Le comunichiamo quanto segue: 

prestazione respinta poiché RICHIESTA LETTERA DI LICENZIAMENTO O DI FINE RAPPORTO oltre 30 gg

La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste.

Ho presentato la richiesta Naspi online,cosa vogliono dire? Che non ho inviato la lettera di licenziamento? NON CAPISCO!

Analizziamo nel dettaglio perché la Naspi è stata rifiutata e cosa fare in questi casi.

Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro

I datori di lavoro che intendono cessare un rapporto di lavoro di un loro dipendente, hanno degli obblighi ben precisi. Devono redigere la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro entro 5 giorni dalla data dell’evento. Qualora l’ultimo giorno utile all’invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sia festivo, il termine slitta al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione deve essere effettuata in via telematica al Centro Impiego territorialmente competente per mezzo del modello Unificato LAV.

La comunicazione di cessazione contiene una serie di informazioni:

  • dati anagrafici del lavoratore
  • data di assunzione
  • data di cessazione qualora il rapporto sia a tempo determinato
  • tipologia contrattuale
  • qualifica professionale
  • trattamento normativo ed economico applicato.

La comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro riguarda tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, appartenenti a qualsiasi settore produttivo che intendano cessare un rapporto di:

  • lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • lavoro subordinato a tempo determinato prima della scadenza, per qualsiasi causa
  • autonomo in forma coordinata e continuativa. Sono riconducibili a tale categoria il contratto di lavoro a progetto (se cessato o se il progetto si è realizzato prima della scadenza inizialmente pattuita), il contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale, la prestazione sportiva se svolta in forma coordinata e continuativa;
  • socio lavoratore di cooperativa (solo qualora l’ulteriore rapporto di lavoro stipulato tra la cooperativa ed i propri soci sia di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa)
  • associazione in partecipazione con apporto di lavoro
  • tirocini di formazione e di orientamento (o stage)
  • borse lavoro
  • lavori socialmente utili
  • borse post dottorato di ricerca
  • lavoratori autonomi dello spettacolo

La comunicazione non va presentata qualora il contratto a tempo determinato cessi naturalmente alla data prevista in sede di comunicazione di assunzione.

Precisazioni ministeriali su dimissioni o risoluzioni contrattuali

Analizziamo il chiarimento concernente il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale, assegnato al datore di lavoro, entro il quale invitare il lavoratore che rifiuti di sottoscrivere la ripetuta dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto a provvedere alla convalida avvalendosi di una delle modalità previste dalla legge.

Ad avviso del Ministero, che ha adottato la lettura più ampio respiro, detto termine decorrerebbe dalla cessazione giuridica del rapporto.

A quest’ultimo riguardo, stante la lettera della norma, occorre evidenziare che non possono escludersi interpretazioni di segno più restrittivo, che portano a preferire, per ragioni di cautela, fino a pronunce giurisprudenziali che confermino l’autorevole tesi ministeriale, che il termine di 30 giorni sia computato dal giorno successivo a quello in cui sono state comunicate le dimissioni o stato perfezionato l’atto di risoluzione consensuale.

Quando presentare la domanda di disoccupazione NAspi

La domanda per ottenere la Naspi va presentata entro il 68esimo giorno dal licenziamento, ma non solo: se la domanda viene presentata entro tale limite, ma successivamente all’ottavo giorno dalla perdita del lavoro, l’indennità di disoccupazione parte dal momento della presentazione della domanda.

La decorrenza della Naspi, quindi, se presentata dal nono al 68esimo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, viene ritardata.

Per maggiori chiarimenti, consigliamo di leggere: Naspi: entro quando va richiesta l’indennità di disoccupazione?

Conclusioni

La prima cosa che può fare è constatare, se l’UNILAV è stato presentato dal datore di lavoro nei tempi giusti, di prassi l’unilav in fase di licenziamento, viene sottoscritto anche dal lavoratore e gli viene consegnato una copia, da portare successivamente al patronato per inoltrare la domanda di disoccupazione.

Lei, comunque, può presentare un riesame, ma le consiglio di rivolgersi ad un patronato o direttamente all’Inps, per capire se la motivazione si riferisce alla comunicazione presentata in ritardo.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]