Indennità di disoccupazione una tantum  per i co co pro, i collaboratori coordinati e continuativi a progetto, oggetto di chiarimenti nel messaggio Inps del 22 ottobre 2013, n. 16961.

Disoccupazione una tantum co co pro: la riforma Fornero

La legge di riforma del mercato del lavoro Fornero, la legge n. 92 del 2012 ha previsto, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, il riconoscimento di un’indennità  di disoccupazione, la disoccupazione una tantum per i co co pro ( si rinvia ai nostri articoli Indennità una tantum co co pro, tutto sul calcolo e la domandaUna tantum co co pro, ecco quando richiedere l’indennità).

 

Una tantum co co pro: il messaggio Inps del 22.10.2013

Con il messaggio Inps del 22 ottobre 2013, si forniscono ulteriori precisazioni di natura amministrativa e procedurale per ciò che riguarda la liquidazione dell’indennità una tantum.  

 Una tantum co co pro: requisito reddituale

Innanzitutto il primo chiarimento è per ciò che riguarda il limite reddituale per chiedere la disoccupazione una tantum. L’articolo 2, comma 51, lettera b) della legge n. 92/2012 prevede che il reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non deve essere superiore al limite di 20.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale requisito reddituale  deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo. L’Inps fornisce anche le istruzioni per verificare proprio il requisito reddituale. Accedendo dall’Area “Assicurato Pensionato” della home page  Intranet nella funzione di “Rendicontazione della Gestione separata” sotto la voce “imponibile”.  Ovviamente sarà utile visualizzare i dettagli per accertare che tale reddito derivi da una collaborazione coordinata e continuativa.

Una tantum: nel calcolo del reddito anche la maternità

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Nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità  ( quindi astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima deve essere calcolata anche per ciò che riguarda la verifica del requisito reddituale per chiedere la disoccupazione una tantum.

Per ciò che concerne il requisito contributivo, l’Inps precisa che i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.  

 Come verificare l’importo della prestazione erogata nel periodo della maternità?

 In tal caso, oltre a verificare direttamente dal Cud, il collaboratore a progetto potrà accedere dal percorso “Servizi- Accesso alle applicazioni EAP (ex – AS/400) -Prestazioni Di Malattia, Maternità,L.104/92 – opzione 5 prestazioni lavoratori parasubordinati”.   

Contratti a progetto nella PA

L’indennità una tantum è erogabile anche ai lavoratori a progetto nella pubblica amministrazione? L’Inps, nel messaggio del 22 ottobre 2013,  ricorda che la riforma del lavoro Fornero ha riconosciuto  la disoccupazione una tantum ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, secondo cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici (c.d. collaboratori a progetto), cosa che  non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.

Indennità una tantum: lo stato di disoccupazione

Tra gli altri requisiti richiesti per avere l’indennità una tantum per i co co pro, abbiamo lo stato di disoccupazione da almeno due mesi ininterrotto nell’anno precedente. Tale periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato.  Discorso che, a detta dell’Inps, è valevole anche per le domande relative al 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un  periodo ininterrotto di almeno due mesi.

 Una tantum co co pro: iscrizione esclusiva alla Gestione separata

 Per soddisfare l’ulteriore requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata Inps,  il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

 Per l’accertamento di tale requisito è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo dei contributi per la gestione separata Inps  per l’anno 2013, che è pari al  27,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e  20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.  L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del  rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto.

Una tantum co co pro: il regime fiscale

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Nel suo messaggio l’Inps fa il punto anche sul regime fiscale applicabile alla disoccupazione una tantum per i lavoratori a progetto. In particolare si prevede che la disoccupazione una tantum  è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR e, in attesa della procedura definitiva, si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.

Erogazione una tantum co co pro

Si ricorda che la disoccupazione una tantum deve essere erogata:

  •  in un’unica soluzione se l’importo lordo della prestazione è pari o inferiore a 1000 euro;
  •  in rate mensili lorde pari o inferiori a 1000 euro se l’importo lordo complessivo è superiore a 1000
  • euro.

 Per evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro., è necessario liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta. L’importo mensile  dell’indennità una tantum per i co co pro, non deve superare i 1.000 euro lordi e, in ogni caso, anche applicando gli interessi legali frazionati per rata all’importo netto mensile dell’indennità, l’importo totale di ogni singola rata non deve comunque superare i 1.000 euro netti.

 

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