Svolta nel riconoscimento dell’assegno di disoccupazione involontaria: a seguito dell’intervento della Corte di Giustizia (C. Giust. UE causa C-442/16 del 20 dicembre 2017) è stato stabilito che tutti i lavoratori, non solo dipendenti quindi ma anche autonomi, hanno diritto all’indennità. Questo significa che chi è costretto, esempio classico per la crisi economica, a chiudere la partita IVA o in generale la propria attività economica, dovrà avere accesso allo stesso trattamento del dipendente che perde il lavoro senza discriminazioni di trattamento. A tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea è infatti imposta l’applicazione dello stesso ammortizzatore sociale indipendentemente dal tipo di lavoro, dipendente o autonomo che sia.

Presupposto comune deve essere dunque, come si legge nel dispositivo della sentenza, la cessazione di un’attività professionale determinata da “ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica”.

Disoccupazione autonomi: spetta l’assegno di indennità

Il caso che ha portato alla sentenza di riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi riguarda un cittadino rumeno che, dopo aver svolto per cinque anni l’attività di imbianchino, era stato costretto a chiudere per carenza di incarichi. Trasferitosi in Irlanda aveva fatto domanda di indennità di disoccupazione per autonomi ma gli era stata negata. Ma la Corte di Giustizia Europea gli ha dato ragione accogliendo il suo ricorso: il lavoratore autonomo disoccupato per motivazioni esterne e indipendenti dalla sua volontà, può trovarsi nello stesso stato di bisogno dei dipendenti licenziati e quindi non sono ammesse disparità di trattamento in relazione all’indennità.

La sentenza è destinata a fare scuola perché sono tanti i lavoratori autonomi che ci scrivono per conoscere le possibilità di richiedere l’indennità di disoccupazione a seguito di chiusura dell’attività.