Con l’aumento della durata dei contratti di locazione è indispensabile che la disdetta dei contratti da parte del locatore e da parte del conduttore sia effettuata seguendo le giuste regole.

La disdetta del contratto di affitto assume una importanza particolare soprattutto alla prima scadenza del contratto. La disdetta deve dimostrare la volontà di una delle due parti di non voler rinnovare il contratto alla scadenza. I termini in cui deve essere redatta, quindi, non devono essere contraddittori poichè entrambe le parti devono essere messe nella condizione di capire le intenzioni dell’altro.

Disdetta contratto affitto: quando?

Per i contratti liberi, 4 + 4, trascorsi i primi 4 anni il locatore può riottenere la disponibilità dell’immobile, mentre per i contratti concordati può riottenerla dopo i primi 3 anni. Per fare ciò il locatore deve comunicare 6 mesi prima della scadenza del contratto, al conduttore, la volontà di non voler rinnovare il contratto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella raccomandata va indicata anche la motivazione per la quale non si vuole far proseguire il contratto di locazione in corso.

La disdetta, tra l’laltro, produce i suoi effetti solo al momento che la comunicazione perviene al destinatario, che prende atto della volontà del proprietario.

Motivo disdetta contratto di affitto

Il contratto di locazione non può essere non rinnovato solo per riottenere l’utilizzo dell’immobile, ma si devono specificare i motivi di tale decisione.

I motivi della disdetta da parte del locatore devono essere uno dei seguenti:

  • che il proprietario voglia destinare l’utilizzo dell’immobile locato all’utilizzo di coniuge, genitori, figli o parenti di secondo grado
  • quando il conduttore dispone di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune dell’immobile locato
  • se l’edificio è gravemente danneggiato, da ristrutturare o ricostruire e la presenza del conduttore ostacola tali lavori il contratto può essere disdetto
  • se il proprietario decide di vendere l’immobile a terzi, si ricorda, che anche se la disdetta è consentita, al conduttore spetta diritto di prelazione che può essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione.