È disponibile in consultazione pubblica la bozza della circolare che fornisce chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (“PIR”) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019 e del decreto Rilancio.

Lo rende noto l’Agenzia delle Entrate, attraverso una nota del 19 gennaio 2021. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Cosa sono i Pir

I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge con riferimento alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento (minimo 5 anni).

Si caratterizzano per il fatto di avere una percentuale più elevata di investimenti in strumenti emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italiane.

Per maggiori informazioni si legga: Piani individuali di risparmio: ecco cosa sono i PIR.

Consultazione pubblica sui Pir

Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile in consultazione pubblica la bozza della circolare che fornisce chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (“PIR”) ad opera del decreto legge n. 124 del 2019 e del decreto Rilancio.

Tale documento rimarrà in consultazione fino al 16 febbraio 2021. Entro questa data è possibile inviare proposte di modifica o integrazione all’indirizzo e-mail [email protected].

Con questo documento, l’Agenzia delle entrate ripercorre anche l’evoluzione normativa di questi strumenti finanziari, fino ad arrivare alle modifiche introdotte con il Decreto Rilancio.

Le modifiche intervenute alla disciplina dei Pir

Sulla base delle modifiche intervenute è possibile individuare diverse tipologie di PIR in funzione della normativa fiscale applicabile coincidente con quella vigente al momento dell’apertura del piano.

Ad ogni modo, Attualmente, è possibile costituire esclusivamente i seguenti 2 piani:

  1. “PIR 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento in strumenti finanziari di cui al comma 2 dell’articolo 13-bis del decreto legge n.
    124 del 2019, cui si applicano le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili;
  2. “PIR Alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70 per cento in strumenti finanziari di cui al comma 2-bis dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019, ai quali si applica il regime previsto.

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