Con la risposta n. 3 del 13 gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti circa l’Iva da adottare nel caso di interventi edilizi per l’abbattimento di barriere architettoniche.

In particolare, essa chiarisce i casi in cui è possibile applicare l’aliquota minima del 4 per cento. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Interventi edilizi per l’abbattimento di barriere architettoniche: quando l’Iva è al 4%?

Innanzi tutto, diciamo che, ai sensi del cosiddetto “Decreto Iva” sono assoggettate ad aliquota iva del 4 per cento: “le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.

L’Ade ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, per barriere architettoniche si devono intendere:

  • Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  • Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
  • La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi”.

Ad ogni modo l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’agevolazione prevista è di tipo oggettiva, ciò significa, sostanzialmente, che a beneficiarne potranno essere tutti coloro che, di fatto, pongono in essere interventi di questo tipo. La norma, dunque, non è legata allo status di invalidità del soggetto acquirente.

Per approfondimenti, si legga la risposta n. 3 del 13 gennaio 2020: “Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Aliquota IVA opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche”.

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