Buonasera
mi scusi avrei un quesito. Ho una figlia con disabilità gravissima che vive in regime di residenzialità al Piccolo Cottolengo di Milano. Il Comune di Milano mi chiede l’Isee socio sanitario residenze per aggiornare la compartecipazione alla spesa della retta dell’Istituto.
Dall’Isee si evince la cifra che mia figlia ha ricevuto come risarcimento danni dall’Ospedale Policlinico di Milano nell’anno 2010. Ma è corretto considerare il risarcimento danni reddito? A me sembra follia!!
Grazie

Dopo un mese dall’entrata in vigore del nuovo Isee 2015, il Tar del Lazio con 3 sentenze dell’11 febbraio ha annullato alcune norme andando a modificare la base di calcolo per le prestazioni agevolate socio-sanitarie, tra le quali rientrano anche le degenze in residente sanitarie assistenziali.

Nel calcolo Isee, infatti, secondo il Tar non possono essere computati trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (risarcimento danni appunto) non imponibili ai fini Irpef e che quindi, tali trattamenti, non costituiscono reddito o incremento della ricchezza ma solo degli aiuti per far fronte a condizioni di disagio economico o disabilità.

Per le persone non autosufficienti, inoltre, sempre il Tar del Lazio ha livellato la franchigia a quella riconosciuta ai minorenni facendo rientrare nell’Isee solo la porzione di reddito che eccede i 9500 euro annui.

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Le tre sentenze in questione, che favoriscono la maggior parte dell’utenza, sono immediatamente esecutive e devono, quindi, essere osservate immediatamente sia dall’Inps che dal Ministero del Lavoro e dai Comuni. Le tre sentenze, però, sono rimaste fino ad ora, illegittimamente, inosservate ed inapplicate perché pur essendo immediatamente esecutive, i sistemi informatici dell’Inps sono settati ancora sulle vecchie regole. A questo punto, quindi, il cittadino che richiede un’Isee in questi casi di ritroverà in mano una dichiarazione errata.

Che fare quindi? I consigli dati dall’Aduc, in tal senso, è il seguente: “Il nostro consiglio e’ di presentare la richiesta di determinazione o rideterminazione della quota al Comune (art. 10, comma 6, DPCM 159/2013) fornendo loro la DSU (e non quindi rivolgendosi ai CAF o all’INPS) senza indicare i redditi non imponibili ai fini Irpef, specificando espressamente, in una separata istanza allegata alla richiesta, che ai fini della determinazione della quota sociale l’ISEE dovra’ essere calcolato secondo la vigente disciplina normativa, ovverosia secondo quanto previsto dal DPCM n.

159 del 3 dicembre 2013 come modificato dalle sentenze del TAR Lazio, Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, e chiarendo che nel caso in cui i sistemi informatici dell’INPS calcolassero illegittimamente l’ISEE sara’ onere dell’amministrazione provvedere al corretto ricalcolo disapplicando l’ISEE illegittimamente fornito dall’INPS.”

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