
Con la risposta n. 435 del 28 ottobre 2019 dell’Agenzia Delle Entrate all’interpello di un contribuente, avente ad oggetto “Articolo 83 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato”, vengono forniti chiarimenti circa le modalità di contabilizzazione dei diritti di proprietà.
Il quesito
L’istante è una società che si occupa, fra le altre cose, della gestione di aziende e/o di rami aziendali, della prestazione di servizi di carattere contabile-amministrativo, dello svolgimento di ricerche di mercato e/o dell’analisi dei costi aziendali esclusivamente in favore di società controllate, collegate o simili.
La società utilizza il bilancio in forma abbreviata e segue i principi contabili nazionali (OIC). Essa chiede quale sia il corretto trattamento da adottare per il corrispettivo che riguarda il contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie.
La risposta dell’Agenzia Delle Entrate
Con la risposta all’interpello sopracitato, si chiarisce che il diritto di superficie va trattato al pari della locazione, stabilendo quanto segue:
«In applicazione del principio di derivazione di cui all’articolo 83 del TUIR e tenuto conto della corretta imputazione temporale, le somme percepite dalla società istante all’atto di costituzione del diritto di superficie dovranno concorrere alla determinazione del reddito per tutta la durata del contratto, analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di somme corrisposte e fronte di un contratto di locazione».