Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato con apposita nota del 22 dicembre gli importi del diritto camerale 2021. Sono confermate le previsioni già in essere per gli anni precedenti. Le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese saranno tenute a versare a titolo di diritto camerale un importo pari a 100 euro. Altre imprese sono invece tenuti a versare in funzione del fatturato conseguito nell’anno precedente. Con un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il diritto annuale

L’articolo 18 della Legge 580/1993 dispone che,

sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

L’importo del diritto annuale, come determinato per l’anno 2014, è ridotto:

 

  • per l’anno 2015, del 35%,
  • per l’anno 2016 del 40%, e
  • a decorrere dall’anno 2017, del 50%.

 

Dunque, anche la determinazione del diritto annuale 2021 risente di tale abbattimento.

 

Abbattimento calcolato sugli importi di cui al D.M. Mi.Se. 21 aprile 2011.

 

La riduzione si applica sulla base delle previsioni di cui all’art.28 del D.L. 90/2014,

 

nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.

La legge prevede che in caso di omesso o tardato pagamento siano applicate le sanzioni pecuniarie previste dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

Soggetti tenuti al pagamento: anche le imprese individuali

Sono tenuti al pagamento del diritto annuale:i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa;gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell’esercizio precedente.

Nello specifico pagano il diritto annuale:

 

  • le imprese individuali;
  • le società semplici;
  • società commerciali;
  • le cooperative e le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi e le società consortili;
  • gli enti pubblici economici;
  • le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
  • i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001.

 

Se iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell’anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

Il pagamento può avvenire in F24 anche in compensazione (codice tributo 3850, sezione IMU e altri tributi locali). Si paga entro il 30 giugno. Termine che coincide con la scadenza per pagare le imposte sui redditi, saldo più primo acconto.

E’ ammesso anche il pagamento in ravvedimento, ex art.13 D.Lgs 472/1997.

Pagamento in base al fatturato

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti  iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio:

 

  • Società tra professionisti previste dalla L. 183/2011;
  • Società in nome collettivo;
  • Consorzi con attività esterna;
  • Società in accomandita semplice;
  • Società di capitali;
  • Enti economici pubblici e privati;
  • Società cooperative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000;
  • G.E.I.E. – Gruppo Europeo di Interesse economico,

 

devono calcolare il diritto annuale in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente.

Il diritto camerale per l’anno 2021. la nota MI.SE del 22 dicembre

Con al nota n°286980, il Ministero dello Sviluppo economico ( MI.Se) ha comunicato gli importi del diritto annuale dovuto per l’anno 2021.

Nelle successiva tabella sono riportati gli importi fissati dal Mi.Se.

In sostanza sono confermati gli importi dovuti per l’anno in corso.

Gli importi devono essere arrotondati  all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota n. 19230 del 30 marzo 2009.

Dunque, l’importo da versare è arrotondato in base alle seguenti regole:

  • arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi,
  • per difetto, negli altri casi.

Quando sono presenti una o più unità locali l’arrotondamento va effettuato solo dopo aver sommato gli importi da versare per la sede e per le unità locali (es. sede 1 UL= 52,80 10,56= 63,36 che arrotondati danno 63,00).

 

Soggetti Importi
Sede Unità locale
  1. Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale
  2. piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli
 

 

 

€ 44,00

 

 

 

€ 8,80

Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria

€ 100

€ 20
IMPRESE CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA

Società semplici non agricole

€ 100

€ 20

Società semplici agricole

€ 50

€ 10

Società tra avvocati

€ 100

€ 20
Soggetti iscritti al REA € 15

Impresa con sede principale all’estero

€ 55

 

Per le imprese che pagano il diritto camerale 2021 in base al fatturato si va da un importo minimo di 100 euro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

 

I suddetti importi posono essere maggiorati fino al 20% dalle singole Camera di commercio.

 

Ad esempio, nel caso di imprese con fatturato da 0 a 100.000,00 euro e senza unità locali, l’importo da versare sarà quindi di euro 120,00 (200,00 euro – 50%)+ 20%).