Soprattutto in questo periodo molta importanza riveste la tematica relativa alle ferie retribuite aziendali, ai diritti dei dipendenti, alla modalità di fruizione delle stesse e alla possibilità di monetizzazione di quelle residue.

Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione, all’articolo 36 comma 3 in cui si specifica che “il lavoratore ha diritto […] a ferie annuali retribuite e non può rinunciarvi”.

Il diritto alle ferie ha lo scopo di permettere al lavoratore di soddisfare “esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore” .

Tale norma, però, lascia ampio spazio interpretativo che è stato colmato da interventi normativi.

L’articolo 2109 del codice civile al comma 2 stabilisce che il lavoratore ha diritto “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”; il datore di lavoro deve comunicare in maniera preventiva al dipendente il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Recentemente, però, il dlgs 213 del 19 luglio 2004 ha chiarito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”.

L’assegnazione delle ferie, in ogni caso, spetta al datore di lavoro.

Fruizione delle ferie

Le ferie possono essere frazionate ma l’articolo 10 del dlgs 66 dell’8 aprile 2003 stabilisce che di regola un periodo ininterrotto di 2 settimane di ferie deve essere goduto dal lavoratore in via consecutiva.  La monetizzazione delle ferie è espressamente vietata dallo stesso articolo, salvo caso di risoluzione del contratto di lavoro.