Diritti della legge 104, una scuola può pretendere che i genitori paghino l’insegnante di sostegno? Può minacciare di espellere il figlio dalla scuola? Molti i lettori che ci chiedono chiarimenti in merito alla legge 104 e le minacce che subiscono dalle scuole.

Le famiglie combattono contro le ingiustizie di un sistema difficile, non solo per le problematiche legate alla disabilità, ma per l’illegalità messa in atto da chi dovrebbe dare forza e istruzione a questi ragazzi, messi alla porta, sempre più emarginati.

A grande voce si chiede maggiore tutela, per gli stessi ragazzi e per le loro famiglie, sempre troppo provate.

Un caso simile è stato trattato anche dalle Iene, la trasmissione TV di Mediaset, “quando la scuola non è per tutti”, la storia di un ragazzo autistico, Edoardo, minacciato di TSO dal preside della scuola che frequenta per aver alzato uno sgabello.

Ricordiamo che nella vita “l’amore aiuta, l’indifferenza uccide”.

In quest’articolo esamineremo i diritti dei ragazzi con della legge 104 e l’obbligo della scuola parietaria.

L’obbligo delle scuole private “parietarie”: chiarimenti

Le scuole private “paritarie” sono obbligate ad accettare l’iscrizione degli alunni con disabilità, pena la perdita della parità ottenuta (Legge n. 62/00 e D.M. n. 83 del 10/10/2008).

Le scuole che hanno deciso di fruire della legge sulla parità devono garantire:

  • diritto allo studio: la domanda d’iscrizione, anche di un alunno disabile, deve essere accolta;
  • eliminazione delle barriere architettoniche;
  • personale ausiliario per l’assistenza igienica e l’igiene personale degli alunni con disabilità;

Assistenti per l’autonomia e la comunicazione che debbono essere forniti dai Comuni per le scuole dell’infanzia e del Primo Ciclo o dalle Regioni, o altro ente locale da queste designato, per le scuole del Secondo Ciclo sulla base delle leggi regionali sul diritto allo studio scolastico.

Le scuole paritarie parificate stipulano una convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale sulla base del D.

P.R. n° 23 del 9 gennaio 2008 e del D.M. n° 84/08, in forza della quale l’Ufficio Scolastico Regionale si impegna a fornire un contributo per il pagamento dei docenti, ivi compreso quello per le attività di sostegno, purché vi sia la documentazione (certificazione e diagnosi funzionale) relativa agli alunni con disabilità iscritti. In tal senso si è espressa di recente anche l’ordinanza n° 47/17 del TAR Umbria.

Il D.M. n° 34 del 18 marzo 2009 all’art. 6 introduce un contributo a favore delle scuole primarie paritarie parificate anche per un “numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni con difficoltà di apprendimento” (quindi non certificati in situazione di handicap in base alla L. n° 104/92) dietro presentazione di un progetto aggiuntivo.

Insegnate di sostegno legge 104 comma 1 o 3?

L’assegnazione dell’insegnante di sostegno è prevista per gli alunni certificati dalla Legge 104/92 (art. 3 comma 1 o 3).

L’Asl di residenza certifica una disabilità, a norma della legge 517 del 1977 e della legge 104 del 1992. Questa certificazione di disabilità è temporale, ha valore per un certo tempo: un anno o un ciclo scolastico.

La certificazione segue delle regole ben precise e viene rilasciata in gravità, non basta un ritardo nell’apprendimento della lettura e della scrittura, anche di alcuni mesi. Occorre che gli neuropsichiatri individuino una specifica sindrome, dal ritardo mentale medio o grave, alla sindrome di Down, all’autismo. Altro sono le disabilità sensoriali (ipovedenti e non vedenti, non udenti), altro ancora le disabilità motorie.

Il riconoscimento segue due strade, in caso di una condizione grave, è prevista dal comma 3 dell’art. 3 della legge 104 del 1992, in casi meno gravi è prevista la legge 104 art. 3 comma 1. Nello specifico per la legge 104: “É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La scuola, ha l’obbligo di assegnare un quarto dell’orario di un insegnante di sostegno. Cioè 6 ore e un quarto alla scuola d’infanzia, cinque e mezzo alla primaria, 4 e mezzo alla secondaria.

Nel secondo caso si parla di “art. 3 comma 3”, attinente l’autonomia personale, nello specifico: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

In questo caso l’alunno ha diritto ad un rapporto 1 a 1, cioè all’orario completo di un docente di sostegno: 25 ore all’infanzia, 22 alla primaria, 18 alla secondaria.

Come ottenere l’insegnante di sostegno

Una volta effettuata l’iscrizione, con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185 e dalla Legge 104/92, comprensiva della Diagnosi Funzionale (DF), la scuola procede alla richiesta di personale docente.

Per le ore dell’insegnante di sostegno da assegnare ad un alunno certificato, gli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori, in sede di formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie.

A questo punto, il Dirigente Scolastico inoltra la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) per l’assegnazione del monte ore alla scuola, che distribuirà tra le classi frequentate da alunni con disabilità, sentito anche il parere del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto).

Il docente di sostegno è assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari e non all’alunno.

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, in applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale del 22 febbraio 2010 n.

80, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap dell’alunno con disabilità.

Dal 1 gennaio 2019, la domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, è presentata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.

Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità è redatto un profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Per le ore di sostegno, il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 stabilisce che sarà un nuovo organo ad avanzare la richiesta, il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT).

Consiglio a tutti i gentori che vivono queste situazioni di denunciare la scuola, far valere i propri diritti è importante. La nascita di un figlio è una gioia immensa e il percorso della sua vita va tutelato in tutti i suoi aspetti, l’emarginazione, l’indignazione, l’umiliazione, non fanno parte di questo cammino, anche se purtroppo sempre presente.

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