Con la risposta n. 20 alla consulenza giuridica di un contribuente, avente ad oggetto: “Consulenza giuridica – chiarimenti sulla cessazione della partita Iva”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di cessazione dell’attività d’impresa esercitata antecedentemente all’assunzione del titolare stesso, tramite concorso pubblico, come dipendente a tempo pieno. Vediamo meglio di cosa si tratta.

I neoassunti possono mantenere aperta la patita Iva per il tempo necessario alla riscossione dei crediti?

L’oggetto della consulenza, come già anticipato, riguarda un quesito posto da alcuni contribuenti recentemente assunti come dipendenti pubblici a tempo pieno attraverso un concorso pubblico.

In particolare, essi chiedono all’Agenzia delle Entrate se sia possibile mantenere o meno aperta la partita IVA per il tempo strettamente necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale e maturati prima dell’assunzione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva. In particolare, essa asserisce che: “il professionista che non svolge più l’attività professionale non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese in tale ambito ancora da fatturare ai propri clienti.

L’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ed, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale.

La cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile l’attività professionale non può ritenersi cessata”.

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