Lavorare durante il periodo di malattia per un dipendente, anche se non è raccomandabile, non è impossibile. In alcuni casi, infatti, il dipendente in malattia può svolgere attività lavorativa. Vediamo, quindi, quando è possibile e quali sono i limiti.

Il dipendente che sceglie di svolgere attività lavorativa durante il periodo di malattia, però, deve far si che l’attività svolta, magari da casa, non pregiudichi, ritardandoli, i tempi previsti per la guarigione.

Il dipendente in malattia, così come sottolineato più volte dalla Corte di Cassazione, può lavorare da casa a condizione che svolga suddetto lavoro non simulando una malattia, che tale lavoro non pregiudichi o ritardi la guarigione e che il lavoro svolto non sia per un’azienda concorrente con quella di cui è dipendente.

Il lavoro in malattia, quindi, può essere svolto solo qualora l’attività svolta sia compatibile con la malattia.

Se si violano queste regole il dipendente in malattia che svolge attività lavorativa rischia il licenziamento poichè viola i doveri di correttezza e buona fede nei confronti dell’azienda che lo ha assunto (come nel caso del lavoro svolto per un’azienda concorrente) o se l’attività lavorativa che svolge fa presume che non sia malato.

Si ricorda che la malattia non è decisa dal dipendente ma dal medico che sottoscrive il certificato anche in relazione a quanto la malattia impedisca al lavoratore di svolgere la propria attività professionale. Non tutte le malattie, infatti, giustificano un’assenza dal posto di lavoro ma soltanto quelle che non permettono un normale svolgimento dell’attività lavorativa.

Quanto detto fino ad ora, però, vale in buona sostanza soltanto per i lavoratori del settore privato in quanto il dipendente pubblico ha dei vincoli bene precisi che gli impediscono di svolgere attività lavorativa durante i periodi di malattia: i dipendenti statali, infatti, hanno un dovere di esclusività molto rigido per evitare conflitti di interesse tra pubblico e privato.

Per i dipendenti pubblici, infatti, è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di subordinazione per il settore privato, pena il licenziamento.