Il bonus facciate trova spazio nella dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020) e l’Agenzia delle Entrate chiarisce come dimostrare la visibilità, anche parziale, della facciata interessata dai lavori.

Il bonus facciate

Si tratta, ricordiamo, di una detrazione fiscale del 90% (da godere in 10 quote annuali di pari importo) riconosciuta a fronte di spese sostenute (dal 2020) per interventi edilizi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti ed effettuati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Il contribuente, per le spese 2020 e 2021, può optare in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura o la cessione del credito (art. 121 decreto Rilancio).

Bonus facciate anche per visibilità parziale: serve l’autocertificazione

Un delle condizioni fondamentali affinché spetti il bonus facciate è che l’intervento edilizio sia effettuato sull’involucro esterno “visibile” dell’immobile, ossia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). A titolo esemplificativo, come si evince dalla Circolare n. 7/E del 2021, il beneficio spetta quando i lavori sono eseguiti:

  • sulle facciate laterali dell’edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
  • sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
  • sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Poiché la visibilità, anche parziale, della facciata non si evince dagli atti catastali, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che è ammesso al contribuente darne attestazione attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

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