Le nuove norme introdotte dal Decreto Semplificazioni sono entrate in vigore lo scorso 24 novembre andando a modificare le modalità di cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie o risoluzione consensuale del contratto.   La nuova procedura, che rende obbligatoria la comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro per via telematica non si applica, però, al lavoro domestico. Vediamo quindi, in questo articolo, qual è la corretta applicazione della normativa in caso di dimissione dei lavoratori domestici.  

Lavoratori domestici dimissioni

Quando il lavoratore domestico rassegna le proprie dimissioni deve dare, salvo il caso li dimissioni per giusta causa, il preavviso previsto dal CCNL.

Per i rapporti con orario lavorativo inferiore alle 25 ore settimanali occorre un preavviso di 7 giorni di calendario in caso di rapporto di lavoro che dura fino a 2 anni con lo stesso datore di lavoro. Oltre i 2 anni di anzianità il preavviso deve essere di 15 giorni di calendario.   Per rapporti di lavoro con oltre 25 ore settimanali sono previsti gli stessi giorni di preavviso ma lo scatto dagli 8 ai 15 giorni si ha al compimento dei 5 anni di anzianità lavorativa.   Se il preavviso manca o è insufficiente, il datore di lavoro potrà trattenere una indennità pari ai giorni di preavviso mancante dall’ultima busta paga. Le dimissioni dei lavoratori domestici possono essere presentate anche verbalmente; la forma scritta può valere solo come tutela del datore di lavoro che, in caso di contestazione può dimostrare che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per volontà del lavoratore.   Per essere valide, in ogni caso, le dimissioni devono essere convalidate presso la sede sindacale sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto di lavoro inviata all’INPS dal datore di lavoro. Solo nel caso di lavoratrici in gravidanza, madri durante i primi 3 anni di vita del bambino (o in caso di affido e adozione durante i primi 3 anni di entrata in famiglia del bambino) le dimissioni dovranno sempre essere convalidate di fronte al servizio ispettivo del Ministero del lavoro o dai Centri dell’Impiego per accertarsi che si presentino veramente su volontà della lavoratrice.