Buongiorno, ho dei dubbi riguardo alla mia situazione lavorativa. Le spiego, cercando di essere più chiara possibile. Lavoro per i miei titolari da poco più di un anno, assunta tramite agenzia con contratti a scadenza e relative proroghe.

Il … maggio è scaduta l’ultima proroga che avevo disponibile.

Il …maggio sono tornata al lavoro, senza però aver ancora avuto dal titolare una proposta di contratto, quindi ufficialmente senza contratto.

Il … maggio il mio capo si è presentato con un contratto di apprendistato della durata di 42 mesi, senza prima avermene parlato, con una mansione differente da quella realmente svolta. Il contratto prevede 30 giorni lavorativi di prova.

Inoltre, ed è questa la questione che non accetto, è che andrò a guadagnare molti soldi in meno per fare delle ore in più rispetto a prima, con tredicesima e quattordicesima incluse.

Queste condizioni non le posso accettare, in quanto quello che andrà ad essere il nuovo stipendio, non andrà a coprire le spese che ho mensilmente.

La mia domanda è: posso rassegnare le dimissioni durante il periodo di prova o al termine della stessa senza perdere la Naspi, nell’attesa di trovare un nuovo lavoro? La Naspi l’avevo già attivata nei mesi scorsi, durante i periodi in cui non lavoravo ed ero assunta con l’agenzia. Oppure posso presentare richiesta di un adeguamento di retribuzione? Grazie.  Cordiali saluti.

Dimissioni nel periodo di prova

In caso di dimissioni nel periodo di prova non spetta l’indennità di disoccupazione, in quanto viene considerata la perdita di lavoro volontaria.

Possono accedere all’indennità i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro anche nel caso di giusta causa. La normativa prevede un’eccezione e riguarda le dimissioni per giusta causa. La legge prevede la giusta causa quando subentrano le seguenti motivazioni:

  • Quando non vengono pagate le retribuzioni;
  • Subire nei luoghi di lavoro molestie sessuali;
  • Comportamento ingiurioso;
  • Variazioni notevoli delle condizioni di lavoro in seguito a cessazione dell’azienda;
  • Quando vengono apportate modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
  • Mobbing;
  • Trasferimento del lavoratore da una seda all’altra.

Adeguamento retributivo

Il contratto di apprendistato di 42 mesi, prevede la formazione del lavoratore con la supervisione di un tutor, quindi l’azienda investe nel lavoratore per formarlo e portarlo a livelli adeguati a svolgere le mansioni a cui sarà dedicato.

L’aumento di livello potrà avvenire dopo la formazione. Prima di tale periodo non avrebbe senso.

Le consiglio di parlare chiaramente con il datore di lavoro e trovare la soluzione giusta alla sua retribuzione.