Anche se la diffamazione su Facebook si configura come reato non può essere definita come diffamazione a mezzo stampa poichè il social network non è un organo di informazione.
A chiarirlo è la sentenza numero 4873 del 2017 della Corte di Cassazione. I giudici fanno notare, nella sentenza, che anche se Facebook è un mezzo capace di raggiungere e amplificare notizie, calunnie o diffamazioni, non può essere equiparato alla stampa non essendo un organo di stampa.

Anche se Facebbok ormai è diventato più persuasivo della stampa, la pena prevista dalla legge numero 47 del 1948 esclude gli organi non di stampa dimezzando per essi la pena da 6 a 3 anni .

La notizia è stata diffusa da Il Sole 24 ore che ricorda che le Sezioni Unite avevano compreso nel concetto di testate giornalistiche online specificando che “tale operazione ermeneutica non può riguardare in blocco tutti i nuovi media, informatici e telematici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, mailing list, e social) ma deve rimanere circoscritto a quei casi che, per i profili strutturale e finalistico, sono riconducibili al concetto di stampa: caratterizzata quest’ultima, in sostanza, dalla “professionalità” di chi scrivendo diffama”

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