Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 21204 del 19 ottobre 2016, ha chiarito il significato della dicitura “vista e piaciuta” che si può trovare sui contratti.

La Suprema Corte ha dichiarato che eventuali vizi e difetti delle merce non visibili all’atto dell’acquisto possono in ogni caso essere contestati.

‘Vista e piaciuta’ cosa significa la dicitura?

Molto spesso sui contratti si trova la dicitura ‘vista e piaciuta’ che avrebbe il significato di affermare che l’acquirente ha visionato la merce acquistata e ha preso coscienza di ogni aspetto visionato accettando il bene cosi’ com’è.

Chi accetta, quindi, la clausola ‘vista e piaciuta’ rinuncia alla possibilità di lamentarsi in futuro per eventuali cose di cui non aveva preso coscienza prima.

Secondo la Cassazione, però, l’acquirente non può prendere visione degli aspetti più nascosti del bene e anche accettando la clausola egli ha diritto alla garanzia dei vizi occulti.

In caso di vizi occulti l’acquirente può chiedere lo scioglimento del contratto o una riduzione rispetto al prezzo pagato e tale garanzia è valevole anche nei casi di vendite di beni usati.

Per i vizi occulti, quindi, la clausola ‘vista e piaciuta’ è nulla poichè i vizi non visibili possono sempre essere denunciati dopo l’acquisto anche se il contratto afferma il contrario. La formula ‘vista e piaciuta’, quindi, è valevole soltanto per vizi non nascosti e non taciuti per mala fede.