La sanzione per omesso o tardivo invio delle dichiarazioni in capo al consulente intermediario può essere ridotta alla metà se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni. Ottenuta la sanzione base ridotta alla metà ossia 258€, alla stessa si applica il ravvedimento operoso con ulteriore riduzione ad 1/10.

 

Di conseguenza, entro l’11 gennaio sarà possibile sanare le irregolarità versando una sanzione di € 25,80.

 

In sintesi, sono questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°82 del 24 dicembre.

La responsabilità dell’intermediario e l’invio delle dichiarazioni fiscali

Al professionista che invia per nostro conto le dichiarazioni fiscali, modello Redditi, 730, 770 ecc, sono attribuite specifiche responsabilità.

Infatti, se non adempie all’invio delle dichiarazioni o lo fa in ritardo è soggetto alle sanzioni di cui all’art.7-bis del D.Lgs 241/1997.

Se l’intermediario omette di inviare la dichiarazione entro i termini ordinari è soggetto ad una sanzione che va da 516 euro a 5.164 euro.

Il termine ordinario di invio è il 30 novembre del periodo d’imposta successivo a quello per il quale presentiamo la dichiarazione.

Per quest’anno, il modello Redditi e la dichiarazione IRAP sono stati prorogati al 10 di dicembre.

Ad ogni modo, se le dichiarazione è presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario (30 novembre o 10 dicembre per quest’anno), l’intermediario potrà ricorrere al ravvedimento operoso e versare la sanzione ridotta di 51,60 euro (1/10 di 516 euro).

Questo perchè è considerata regolare la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario (dichiarazione tardiva).

Rapportando tali indicazioni alla scadenza del 10 dicembre, se l’intermediario presenta la dichiarazione entro i 90 giorni successivi ossia entro il 10 marzo 2021, potrà regolarizzare la sua posizione. Versando, in ravvedimento, la sanzione di 51,60 euro (1/10 di 516 €).

 

Nel nostro articolo Modello Redditi e 770, invio tardivo con sanzioni ridotte: entro quando, avevamo manifestato il dubbio se alle sanzioni in parola si applica oltre che il ravvedimento, anche l’ulteriore riduzione di cui all’art.

7 comma4-bis D.Lgs 472/1997:

 

Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione e’ ridotta della meta‘.

Ebbene, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n°82/E del 24 dicembre ha confermato la riduzione alla metà delle sanzioni sulle quali applicare il ravvedimento.

Dichiarazioni tardive entro l’11 gennaio sanzioni a metà: la risoluzione n°82/E del 24 dicembre

Con la Risoluzione n°82/e del 24 dicembre l’Agenzia delle entrate ha risposto a specifico quesito sulle sanzioni per le dichiarazioni tardive in capo al consulente intermediario.

In caso di tardiva trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti incaricati della presentazione in via telematica, fatta salva l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione prevista dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere ridotta alla metà ai sensi dell’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472?

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate, la sanzione per omesso o tardivo invio delle dichiarazioni può essere ridotta alla metà se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Ottenuta la sanzione base ridotta alla metà ossia 258€ (€ 516/2) alla stessa applichiamo il ravvedimento operoso.

In sintesi, in caso di omessa trasmissione delle dichiarazioni dei redditi da parte degli intermediari, sanata entro 30 giorni dal termine ordinario:

  • fatta salva l’applicazione del del ravvedimento operoso,
  • la sanzione per tardiva/omesso invio della dichiarazione può essere ridotta alla metà.

Dunque, se l’intermediario presenta la dichiarazione, modello Redditi 2020, entro i 30 successivi alla data del 10 dicembre (11 gennaio 2021), verserà una sanzione pari a 25,80 € (1/10 di 258 €).

 

In realtà la scadenza sarebbe quella del 9 gennaio che però cade di Sabato.

Di conseguenza slitta al lunedì 11 immediatamente successivo.

 

Attenzione, quando appena detto vale anche per le violazioni pregresse. Difatti si applica il principio del c.d favor rei, ex articolo 3 del D.lgs. n. 472 del 1997.

Il favor rei sulle sanzioni per le dichiarazioni tardive, si applica solo se alla data del 1° gennaio 2016 non sia già divenuto definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione ( circolare n. 4/E del 4 marzo 2016).

 

Le indicazioni operative qui analizzate valgono anche per il modello 730, 770 ecc.