La dichiarazione Iva va presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta per il quale di presenta la dichiarazione; a causa dell’emergenza covid-19, la scadenza di tutti gli adempimenti tributari, compresa la dichiarazione Iva, è stata spostata al 30 giugno.

 

A partire da questa data dovrebbero essere conteggiati i 90 gg entro i quali è possibile presentare una dichiarazione Iva tardiva. Il termine ultimo coincide con la data del 28 settembre.

 

Attenzione a non andare oltre questa data.

Il termine ordinario: la dichiarazione Iva 2020 e l’emergenza covid-19

 

L’emergenza covid-19, ha portato il Governo a prorogare la scadenza di diversi adempimenti tributari. Difatti, con il D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia, è stato prevista:

 

  • la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
  • con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

 

Gli adempimenti sospesi, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020. Senza applicazione distinzioni alcune.

 

Anche la dichiarazione Iva poteva essere presentata entro il 30 giugno; il termine ultimo di presentazione ordinario scadeva al 30 aprile.

 

Cosa succede se non ho presentato la dichiarazione Iva entro il 30 giugno?

 

In tale caso, è possibile presentare una dichiarazione tardiva, pienamente valida. La dichiarazione tardiva va presentata entro il 28 settembre 2020; novanta giorni dal termine del 30 giugno, disposto dal decreto Cura Italia.

La dichiarazione tardiva

 

Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Indicazioni rinvenibili, all’art.2 comma 7 del DPR 322/1998.

 

Se presento una dichiarazione Iva tardiva, devo versare sanzioni?

 

La risposta è affermativa; difatti oltre a presentare la dichiarazione  Iva entro il  28 settembre, il contribuente deve versare:

 

  • la sanzione di 250 €, in ravvedimento, ridotta ad 1/10;
  • fermo restando la sanzione per omesso versamento (30%) laddove alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

 

Anche quest’ultima sanzione può essere ravveduta  applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.

lgs. n. 472 del 1997. A seconda del momento in cui interviene il versamento. Rispetto alla data originaria di versamento del saldo Iva.

 

Si veda a tal proposito, la circolare, Agenzia delle entrate, n° 42/e 2016.

Se non si rispetta la data del 29 settembre

Il ravvedimento della dichiarazione omessa non è possibile. Dunque, il contribuente non potrà regolarizzare spontaneamente la sua posizione; dovrà attendere l’irrogazioni delle sanzioni da parte del Fisco.

 

Difatti, superati i 90 gg:

 

  • le dichiarazioni si considerano omesse,
  • ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

 

Trovano applicazione, le sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione:

 

  • compresa tra il 120% e il 240% per cento dell’ammontare delle imposte dovute,
  • con un minimo di euro 250.

 

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Alternative per limitare le conseguenza negative

Se la dichiarazione omessa è presentata:

 

  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (a quello a cui si riferisce la violazione) e, comunque,
  • prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento,

 

si applica la sanzione dal 60% al 120% per cento dell’ammontare delle imposte dovute. Con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

 

Dunque, anche se non presentiamo la dichiarazione entro il 28 settembre, conviene comunque farlo al più presto per far sì che il Fisco non possa applicarci le sanzioni massime per l’omessa dichiarazione.

 

Attenzione però, la dichiarazione è sempre considerata “omessa” e in caso sono riportati dati non veritieri, trova comunque applicazione la sanzione max tra il 120% e il 240% per cento.