Il 2 maggio segna, per i titolari di partita IVA, un’importante scadenza. Bisogna inviare al fisco (Agenzia delle Entrate) il Modello di Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022). In realtà la scadenza sarebbe il 30 aprile 2023. Tuttavia, cadendo questa data di domenica, ed essendo il 1° maggio anch’esso rosso a calendario, si slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Sono obbligati a presentare il modello, tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali con partita IVA. Previste, tuttavia, delle esenzioni.

Ad esempio, sono esonerati i contribuenti in regime forfettario e quelli di vantaggio.

Trovi qui i soggetti obbligati ed esclusi dalla Dichiarazione IVA 2023.

La Dichiarazione IVA 2023 non inviata in tempo

Per chi dovesse saltare la scadenza del 2 maggio senza inviare la Dichiarazione IVA 2023, scatta la sanzione. Una sanzione che, tuttavia, può essere ridimensionata laddove si proceda a fare l’adempimento entro i 90 giorni successivi.

In questo caso, infatti, si configura dichiarazione “tardiva”. La cosa comporta la necessità di pagare una sanzione pari a 25 euro, da versare con codice tributo 8911.

Laddove si dovessero lasciar passare anche i 90 giorni senza inviare il modello, allora l’Agenzia Entrate considera la Dichiarazione IVA come omessa e nessun ravvedimento per l’omissione è previsto. Bisogna solo aspettare che il fisco irroghi la sanzione. In particolare:

  • se la dichiarazione è inviata oltre i 90 giorni ma entro il termine della Dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e, in ogni caso, prima dell’inizio dell’attività di accertamento, c’è la sanzione dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200 euro. Se, però, non sono dovute imposte, la sanzione si applica in misura fissa, da 150 a 1.000 euro;
  • laddove, la presentazione avviene oltre il menzionato termine, si applica la sanzione proporzionale dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.

Si tratta del sistema sanzionatorio dettato dall’art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997.

L’altro adempimento del 2 maggio per le partite IVA

Si tenga presente anche che se dalla dichiarazione IVA (tardiva o omessa) emerge un’IVA non versata trova applicazione anche la sanzione per omesso versamento, pari al 30% dell’imposta stessa. C’è, però, possibilità di fare ravvedimento per omesso o insufficiente versamento, applicando le sanzioni ridotte previste dall’art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997.

Il 2 maggio non segna solo la scadenza della Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022). È anche l’ultima chance per emettere note di variazione per le fatture 2022.

Tali note devono essere emesse entro la data di scadenza della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per esercitare la variazione. Se la tempistica è rispettata

l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Ciò è quanto emerge dalla Circolare n. 20/E del 2021 emanata dall’Agenzia delle Entrate.