Da quest’anno, periodo d’imposta 2022, la dichiarazione Irap è caratterizzata da una grossa novità. Infatti, non dovranno più presentare la dichiarazione le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni; ciò in applicazione della precedente legge di bilancio, Legge n°234/2021, la quale ha previsto in loro favore, l’abrogazione del tributo.

Di conseguenza, nel frontespizio del modello sono state apportate alcune novità; inoltre è stata semplificata la compilazione della dichiarazione per quanto riguarda la deducibilità dei costi del personale.

Vediamo nello specifico quali sono le novità che caratterizzano il modello Irap 2023.

Periodo d’imposta 2022.

La dichiarazione Irap. Soggetti esonerati

Con effetti dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, la legge n. 234/2021, comma 8 dell’articolo 1), Legge di bilancio 2022, ha previsto l’abolizione dell’Irap per:

  • persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato
  • persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir, residenti nel territorio dello Stato.

Le attività di controllo sugli anni precedenti sono pienamente valide, posto che l’abrogazione non ha effetto retroattivo.

Anche le imprese familiari e coniugali godono dell’abolizione dell’IRAP.

In considerazione di tale novità, nel frontespizio del modello sono state apportate delle modifiche.

Infatti, nella sezione “Dati del contribuente”, è stata eliminata la sezione “Persone fisiche”. Rimosso anche il quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche visto che, dal 2022, l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che, pertanto, non dovranno presentare la dichiarazione relativa all’imposta regionale.

Dichiarazione Irap. Ulteriori novità

L’abolizione dell’Irap per le persone fisiche non è l’unica novità; infatti,  è stata semplificata la gestione ossia la compilazione del dichiarativo per i costi del personale deducibili. In particolare, nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6.

La deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato «confluisce» nel nuovo rigo IS7.

L’articolo 10 del Dl n. 73/2022 ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446 (decreto Irap) sulla determinazione del valore della produzione netta e sulla disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap.

Novità per i lavoratori non a tempo indeterminato

Le deduzioni indicate dall’articolo 10, comma 1 del Dl n. 73/2022, spettanti solo ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sono (Fonte fisco Oggi):

  • la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto Irap)
  • la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto Irap)
  • la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto Irap).

Da qui, le seguenti agevolazioni sono state abrogate: la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto Irap), la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto Irap), la deduzione per incremento occupazionale fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater, del decreto Irap).

Novità per i lavoratori a tempo indeterminato

Ci sono novità anche per i lavoratori a tempo indeterminato.

La deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) è stata sostituita con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale.

In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto Irap (nella formulazione previgente).

Le novità circa i costi dei lavoratori dipendenti sono operative già dallo scorso anno, dunque con effetto retroattivo. Si veda a tal fine la risoluzione n° 40/e 2022.