Entro il 16 giugno deve essere versato l’acconto IMU 2023. In alcuni casi, sarà necessario presentare anche la dichiarazione IMU, ad esempio può essere il caso del terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure di un’area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato sulla stessa costruito.

A ogni modo, laddove ci sia obbligo di dichiarazione, questa deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo da pagare al Comune.

Detto ciò, vediamo quando è necessario presentare la dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU entro il 30 giugno

La dichiarazione IMU può essere presentata sia direttamente dal contribuente sia tramite intermediari, quale ad esempio il proprio commercialista di fiducia.

In primis, c’è la possibilità di consegnarla direttamente al Comune in cui è ubicato l’immobile oggetto di dichiarazione. Il Comune dovrà rilasciare apposita ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Anche chi vive all’estero e ha in Italia un immobile rispetto al quale deve assolvere agli obblighi dichiarativi,  può ricorrere alla spedizione tramite raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Inoltre, la dichiarazione può essere inviata tramite PEC.

Come accennato sopra, la dichiarazione può anche essere presentata anche per via telematica:

  • direttamente dal dichiarante tramite il portale dell’Agenzia delle entrate, area riservata,  accedendo tramite SPID, CIE o CNS;
  • tramite un intermediario abilitato.

Detto ciò, vediamo in quali casi sarà necessario presentare la dichiarazione IMU 2023.

Dichiarazione IMU. Cosa dice la giurisprudenza?

Per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, si deve partire dal presupposto in base al quale non devono essere oggetto di dichiarazione informazioni che sono già in possesso del Comune.

Per verificare se c’è o meno obbligo di dichiarazione, il contribuente può tenere conto anche di quelle che sono le recenti sentenze/ordinanze della Corte di Cassazione.

Ad esempio, con l’ordinanza n. 11443 del 3 maggio 2023, la Corte ha stabilito che non c’è obbligo di dichiarazione per le aree edificabili che sono già state oggetto di dichiarazione ai fini IMU/ICI, laddove sia variato il loro valore venale dell’immobile (valore di mercato). Sempre se la variazione non sia legata a precisi elementi fattuali o a variazioni urbanistiche.

Ancora, la Cassazione, con l’Ordinanza n. 12226 depositata l’ 8 maggio 2023 si è espressa in materia di agevolazioni IMU spettanti per la pertinenza del fabbricato che gode di una specifica esenzione/agevolazione IMU.

Non c’è obbligo di dichiarazione preventiva (attestazione) né di dichiarazione IMU:

nonostante l’edificabilità risultante dalle previsioni della pianificazione urbanistica (generale ed attuativa), sempre che l’ente impositore abbia avuto contezza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) del vincolo di pertinenzialità. 

Dichiarazione IMU. Quando è necessario presentarla?

A ogni modo, sulla base delle istruzioni che accompagnano la dichiarazione IMU, c’è obbligo di dichiarazione quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligo tributario.

Ad esempio, c’è obbligo di dichiarazione IMU, quando:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria. L’art. 1, comma 743 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che è soggetto passivo, tra gli altri, il locatario degli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.ll locatario è soggetto passivo, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
  • l’immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
  • l’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal comune (vedi però quanto detto sopra in merito all’Ordinanza, Corte di Cassazione, ordinanza n. 11443 del 3 maggio 2023).
  • Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.
  • L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
  • L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio (Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell’anno).
  • L’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi perle case popolari(IACP)e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità:;
  • ecc.

Quest’anno al 30 giugno per la dichiarazione Imu c’è un doppio appuntamento.

Riassumendo…

  • La dichiarazione IMU scade il 30 giugno;
  • l’obbligo non è generalizzato;
  • la dichiarazione può essere consegnata direttamente al proprio Comune;
  • non devono essere oggetto di dichiarazione informazioni che sono già in possesso del Comune;
  • c’è obbligo di dichiarazione se l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.