Dopo i primi chiarimenti pubblicati lo scorso settembre, il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato le indicazioni operative con la risoluzione n°1 /2023, relative alla dichiarazione dell’imposta di soggiorno, imposta che come noto è a carico di chi alloggia in strutture ricettive ma anche in abitazioni private destinate a locazioni brevi, i cui redditi possono essere dichiarati anche nel 730. Laddove la locazione breve è stata gestita da intermediari immobiliari o tramite portali telematici, vedi ad esempio AIRBNB, intervenuti nel pagamento dei canoni di locazione, gli obblighi di pagamento e di dichiarazione cadono in capo a quest’ultimi.

I gestori di tali strutture sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e devono dichiarare l’imposta riscossa nel corso del periodo d’imposta.

Con la risoluzione n°1 del 2023, il Dipartimento delle Finanze si è soffermata sull’obbligo di utilizzo dei modelli ministeriali ai fini dichiarativi.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (comma 1-ter dell’ articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 e comma 5-ter dell’art. 4 D.L. 4/2017).

Da qui, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, (GU Serie Generale n.110 del 12-05-2022), ha approvato:

  • il modello di dichiarazione,
  • le istruzioni di compilazione nonché
  • le specifiche tecniche.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o fisconline) sulla base delle specifiche tecniche già pubblicate sul sito del Dipartimento delle finanze.

La dichiarazione può essere inviata direttamente dal gestore della struttura ma anche tramite intermediari abilitati.

Dichiarazione imposta di soggiorno. La risoluzione n°1-2023

Arriviamo così alla risoluzione n°1 pubblicata ieri dal MEF. Ebbene, innanzitutto il Dipartimento delle Finanze, conferma quanto già dichiarato mesi addietro.

In particolare, i gestori delle strutture ricettive che hanno già presentato al Comune, per gli anni di imposta 2020 e 2021, la dichiarazione/comunicazione relativa all’imposta di soggiorno, seguendo le indicazioni dello stesso Comune, non devono ripresentare la dichiarazione ministeriale per tali annualità.

Detto ciò, nella risoluzione è evidenziato che: al di fuori di tale caso e per le annualità successive agli anni 2020 e 2021, la dichiarazione va predisposta esclusivamente sul modello approvato con decreto ministeriale  che rappresenta l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento, ora reso obbligatorio dal nuovo articolo 4 del Dl n. 23/2011.

Sempre il Dipartimento delle Finanza aggiunge che:

Non si riscontrano, infatti, all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti l’imposta di soggiorno in argomento. Del resto, la previsione da parte dei degli enti locali impositori di ulteriori forme di comunicazione di dati aventi ad oggetto le medesime finalità del modello ministeriale costituirebbe una mera duplicazione di oneri, che confliggerebbe con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, sanciti dall’art. 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212, ai sensi del quale “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.