Nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, modello Redditi, deve essere indicato il bonus adeguamento ambienti di lavoro previsto dal decreto Rilancio. Il bonus ossia il credito d’imposta deve essere indicato anche laddove sia stato oggetto di cessione, totale o parziale. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020. I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021, devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta.

Il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’articolo 120 del D.L. 34/2020, Decreto rilancio, ha introdotto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Sono agevolati gli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19. I destinatari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 del menzionato decreto rilancio.

Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta è utilizzabile, dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. L’utilizzo avviene in compensazione in F24. A tal fine va utilizzato il codice tributo “6918”.

La comunicazione poteva essere inviata dal 20 luglio 2020 al 31 maggio 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, devono essere indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di utilizzo cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro nella dichiarazione dei redditi

Il bonus adeguamento ambienti di lavoro deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, modello Redditi, nel quadro RU, sezione I con il codice “I6”.

La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio, anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU.

Attenzione, nelle istruzioni al modello Redditi, è specificato che:

nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU8, RU9, colonna 1. In particolare, nel rigo RU5, colonna 3, va indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020.

I soggetti con periodo d’imposta 2020/2021, devono indicare anche il credito maturato in relazione alle spese sostenute nella frazione dell’anno 2020 ricadente nel precedente periodo d’imposta.

Considerato che il bonus può essere oggetto di cessione, anche parziale: nel rigo RU9, colonna 1, va riportato l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate, attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.

Infine, nel rigo RU6 va indicato l’ammontare del credito utilizzato entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021.

Sulla data del 30 giugno, il comma 2 dell’art.120 prevede che:

Il credito d’imposta di cui al comma 1 e’ cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed e’ utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

L’indicazione nella sezione degli Aiuti di Stato

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finale “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, il credito d’imposta maturato indicato nella dichiarazione dei redditi, nel rigo RU5, va riportato anche nel prospetto Aiuti di Stato presente nel quadro RS, rigo RS401.

Nel rigo RS 401 deve essere indicato il codice aiuto 63.