La dichiarazione dei redditi 2021, modello Redditi, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2021. Coloro che intendono richiedere il contributo a fondo perduto di cui al decreto Sostegni-bis, devono provvedere all’invio entro il 10 settembre. Andare oltre tale data significa precludersi la possibilità di ottenere il contributo a fondo perduto.

Nel presente approfondimento, analizzeremo i soggetti tenuti all’obbligo di presentazione del modello Redditi e le principali scadenze da rispettare.

Modello Redditi: soggetti obbligati

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell’anno 2020 e non rientrano nei casi di esonero previsti dal legislatore;
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Nello specifico, in base a quanto riportato nelle istruzioni al modello Redditi, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2021), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
  • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero sopra citate;
  • lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2021).

Ulteriori soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi

  • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
  • i contribuenti che hanno conseguito redditi soggetti a tassazione separata (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
  • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2021.

I contribuenti titolari di partita iva possono presentare solo il modello Redditi.

Difatti, tali soggetti non possono ricorrere al 730.

Termini di presentazione del modello Redditi

L’art.2 del DPR 322/1998 dispone che il Modello REDDITI deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene
  • trasmessa da un intermediario abilitato.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

La presentazione cartacea è ammessa per coloro che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
  • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI
    (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Modello Redditi e contributo a fondo perduto: presentazione entro il 10 settembre

I termini di presentazione del modello Redditi cambiano per coloro che intendono richiedere il contributo a fondo perduto previsto dall’art.1 del D.

L. 73/2021, decreto Sostegni-bis. Nello specifico, il comma 16 prevede un ulteriore contributo a fondo perduto in favore di imprese, professionisti e titolari di reddito agrario. Ulteriore rispetto a quello riconosciuto in automatico a coloro che hanno ottenuto quello previsto dall’art.1 del D.L. 41/2021, decreto Sostegni e a quello alternativo rispetto a quello automatico, se più favorevole. Si veda a tal proposito il nostro approfondimento Contributo a fondo perduto: novità nel decreto Sostegni-bis.

L’ulteriore contributo a fondo perduto spetta a condizione che i beneficiari:

  • abbiano un monte ricavi/compensi 2019 non superiore a 10 milioni di euro e
  • un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

A differenza degli altri contributi a fondo perduto fin qui analizzati, questo è il primo che prende come parametro l’utile di esercizio.

A quanto ammonta il contributo a fondo perduto?

Il contributo sarà riconosciuto:

applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.

137, dell’articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e del presente articolo, commi da 1 a 3, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (art.1 comma 20, D.L. Sostegni-bis).
In sostanza, si terrà conto anche dei ristori e dei sostegni percepiti nel 2020 e nel 2021 (Comunicato Stampa C.D.M. 20 maggio 2021).

Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni-bis: la dichiarazione dei redditi va presentata entro il 10 settembre

L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a valere sulla differenza di utile, può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi, modello Redditi, relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021. Rispetto al termine ordinario del 30 novembre.

Manca ancora il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che fissa le regole di presentazione delle istanze di richiesta.

Proprio sulla scadenza del 10 settembre, il CNDCEC ha chiesto di spostare il termine per presentare la dichiarazione al 31 ottobre.