A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’invio telematico dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato numerose FAQ con le quali vengono chiariti diversi aspetti dell’adempimento. Sono tenuti ad inviare l’autodichiarazione tutte le imprese che hanno ricevuto aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello, nell’ambito del “quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato”. Anche le PMI devono rispettare l’adempimento. Inoltre, in caso di errori di compilazione, il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione (con i dati corretti) che sostituisce integralmente la prima.

Vediamo i chiarimenti più importanti rilasciati dall’Agenzia delle entrate.

L’autodichiarazione per gli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia

Le imprese beneficiarie di aiuti di Stato nell’ambito del c.d. “quadro temporaneo”, sono tenuti ad autodichiarare il rispetto dei limiti e dei massimali indicati nello stesso quadro. Durante la pandemia, si è perso il conto dei vari crediti d’imposta, contributi a fondo perduto, agevolazioni varie, che sono stati riconosciuti alle imprese per aiutarle a fronteggiare la crisi economica dalla stessa derivante. Detto ciò, ora le imprese sono tenute a rendicontare al Fisco gli aiuti ricevuti per autocertificare di non aver superato i limiti di aiuto fissati a livello europeo.

In particolare, con l’autodichiarazione, le imprese attestano che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (Quadro temporaneo). Grazie all’autodichiarazione, è possibile anche evidenziare il superamento dei limiti con obbligo di riversamento oppure ricollocare lo stesso aiuto tra la sezione 3.1 e a la sezione 3.12. In tale ultimo caso, il ricollocamento permette di non superare i singoli massimali.

L’adempimento deve essere effettuato non solo per gli aiuti rientranti nel c.

d. regime ombrello, ex art.1 del DL 41/2021, ma anche per quelli che semplicemente sono riconducibili alle suddette sezioni 3.1. e 3.12, c.d “altri aiuti”.

Le FAQ dell’Agenzia delle entrate

L’autodichiarazione deve essere inviata al Fisco entro il 30 novembre. Detto ciò, pochi giorni fa l’Agenzia delle entrate ha pubblicato alcune FAQ sull’adempimento.

Vediamo quali sono i principali chiarimenti forniti dal Fisco.

La chiusura della partita IVA non esclude il beneficiario degli aiuti dall’obbligo di presentare l’autodichiarazione. Quest’ultima rappresenta, tra l’altro, lo strumento con cui il beneficiario assume l’impegno all’eventuale restituzione delle somme beneficiate in eccesso rispetto ai massimali fissati dal quadro temporaneo. In caso di invio di una prima autodichiarazione con errori,  il soggetto dichiarante è tenuto a rimediare all’irregolarità inviando entro il termine del 30 novembre 2022 una successiva autodichiarazione. Con i dati corretti, che sostituisce integralmente la prima.

Omessa compilazione dell’autodichiarazione

L’autodichiarazione per gli operatori economici che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 rappresenta una «condizione di concessione» degli aiuti appartenenti a tale sezione. Per gli altri aiuti del regime ombrello, come precisato nella predetta autodichiarazione, la sua errata compilazione rappresenta una violazione di quanto disposto agli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. L’autodichiarazione non deve essere presentata dagli operatori economici per cui risultano concessi esclusivamente «altri aiuti». sezione II, quadro A dell’autodichiarazione.

Ulteriori soggetti obbligati all’adempimento

L’autodichiarazione deve essere inviata anche dall’agricoltore in regime di esonero di cui al comma 6 dell’art. 34 del d.P.R. n. 633/72 se:

  • ha fruito degli aiuti rientranti nel c.d. regime ombrello e
  • non ricade in uno dei casi di esonero descritti nel paragrafo “SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE”, a pagina 2 delle istruzioni del modello di autodichiarazione.

Infine, in presenza dei requisiti per l’accesso alle Sezioni 3.1 e 3.12, sussiste la facoltà per il contribuente, che ha fruito di Aiuti del «regime ombrello», di optare per l’allocazione degli aiuti più aderente alla propria situazione attestando, altresì, nell’autodichiarazione il rispetto delle ulteriori condizioni previste alla predetta Sezione 3.12, anche in relazione all’intero ammontare dell’aiuto fruito.

Aiuti IMU

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato gli aiuti IMU rispetto ai quali non è ammessa la compilazione semplificata del modello (tramite la casella ES).

Questo perché, le agevolazioni IMU non possono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato del quadro RS dei modelli REDDITI (rigo RS401) in quanto trattasi di aiuti non gestiti dall’Agenzia delle entrate e che non “transitano” nei modelli di dichiarazione dei redditi. Gli aiuti di Stato da riportare nel rigo RS401 dei modelli di dichiarazione dei redditi, infatti, sono solo quelli fiscali. Rispetto ai quali l’Agenzia è tenuta alla registrazione nel RNA e che trovano esposizione anche in altri righi delle predette dichiarazioni diversi dal rigo RS401.