Nella circolare n°4/E 2022, l’Agenzia delle entrate è tornata sulla riforma Irpef posta in essere con la Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022.

L’Amministrazione finanziaria si è soffermata anche sulle modalità di calcolo della detrazione per tipologia di reddito “lavoro dipendente e redditi ad essa assimilati”.

Ecco come calcolarle correttamente e verificarle in busta paga.

La riforma Irpef. Le detrazioni per tipologia di reddito

L’ultima Legge di bilancio ha modificato non solo le aliquote e gli scaglioni dell’Irpef ma anche rivisto le detrazioni per tipologia di reddito.

Intervenendo anche sulla no tax area pensionati e su quella prevista per i redditi da lavoro autonomo e di impresa e altri redditi.

Anche le detrazioni per tipologia di reddito “lavoro dipendente e redditi ad esso assimilato” sono state oggetto di modifica.

Nello specifico, in base alle indicazioni ribadite dal’Agenzia delle entrate, nella circolare n°4/E 2022, la Legge di bilancio 2022:

  • amplia, da 8.000 euro a 15.000 euro, la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione di 1.880 euro (rimasta invariata)
  • estende la misura della detrazione base, che passa da 978 euro a 1.910 euro, per la seconda soglia di reddito (superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro); viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore di tale detrazione, stabilendo l’aumento del valore iniziale da 902 euro a 1.190 euro e l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione; pertanto, tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.001 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;
  • riduce da 55.000 euro a 50.000 euro la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione che, per tali redditi, passa da 978 euro a 1.910 euro; essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.001 euro e decresce, fino ad annullarsi, alla soglia dei 50.000 euro;
  • prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Nel sopra citato documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente (detrazione per tipologia di reddito):

  • non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID-1910,
  • in quanto le detrazioni per lavoro dipendente vanno rapportate al periodo di lavoro nell’anno e cioè al numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Ad ogni modo, sono da considerare nel calcolo dei giorni di lavoro utili ai fini della detrazione le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi.

Vanno invece sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio, le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).