FiscoOggi.it, la rivista online dell’agenzia delle Entrate, ha risposto di recente ad un quesito posto da un proprio lettore; il quale chiedeva se sono detraibili soltanto le lenti da vista (senza la montatura) e se l’ottico deve fare la fattura o scontrino. Cerchiamo anche noi di fare un po’ di chiarezza.

Detrazioni per l’acquisto degli occhiali da vista, quanto spetta e cosa serve?

Iniziamo col dire che gli occhiali da vista e le visite oculistiche rientrano tra le spese mediche e sanitarie.

Per tale motivo sono detraibili dall’Irpef al 19 per cento, ma è prevista una franchigia 129,11 euro. In altre parole, è detraibile soltanto la spesa eccedente tale importo.
Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare tali spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
La legge di bilancio 2020 ha previsto che la detrazione del 19% delle spese sanitarie (e non solo), è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con sistemi di pagamento tracciabili.

Tuttavia, così come chiarito dalla stessa Agenzia delle entrate, “il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Gli occhiali da vista, in particolare, rientrano nella voce “dispositivi medici”. Ad ogni modo, per usufruire della detrazione in argomento è sempre necessario essere in possesso della documentazione necessaria a dimostrare le caratteristiche delle spese sostenute.

Fattura o scontrino è indifferente, ma devono riportare i seguenti dati

Innanzitutto, chiariamo fin da subito che è possibile fruire della detrazione del 19 per cento anche se si acquistano soltanto le lenti da vista (e non per forza gli occhiali compresi di montatura).
Per quanto riguarda la documentazione idonea, è indifferente che si tratti di fattura o scontrino.

Ad ogni modo, dalla stessa deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa.
La natura del prodotto come dispositivo medico, si legge nella risposta di FiscoOggi.it, “può essere identificata anche mediante la codifica “AD”: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE. Se il documento di spesa non riporta il codice AD bisogna conservare la documentazione dalla quale si evince che il prodotto acquistato ha la marcatura CE”.