Le spese per alunni affetti da DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) possono essere portate in detrazione ai fini Irpef. Più precisamente si tratta di quelle spese attinenti all’acquisto di beni utili al miglioramento dell’apprendimento e della qualità della vita dell’alunno con DSA.

La procedura di detrazione delle spese nel modello 730 non è però di semplice attuazione e spesso i CAF o i commercialisti che assistono i contribuenti nella compilazione della dichiarazione dei redditi non accettano tutte le ricevute o fatture di pagamento da inserire in detrazione perché difettose nella forma.

Al fine di sciogliere ogni dubbio in merito, l’Agenzia delle Entrate, in risposta all’interpello numero 440 del 29 ottobre 2019, ha fatto chiarezza sulla questione.

Detrazioni per spese alunni con DSA

Affinché le spese per l’acquisto di beni o strumenti per alunni affetti da DSA (quali computer, libri, ecc.) possono essere portate in detrazione nel modello 730 solo al verificarsi di due condizioni che dovranno essere opportunamente documentate. In difetto i CAF non potrà accettare la richiesta di detrazioni e l’Agenzia delle Entrate contesterà il rimborso chiedendone la restituzione coi dovuti interessi. Tali condizioni sono:

  • il collegamento funzionale tra sussidi e strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato (dimostrata con certificazione medica rilasciata dall’ULSS o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico);
  • la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate consiglia di aggiungere il codice fiscale allo scontrino o alla ricevuta di pagamento per l’acquisto del bene destinato alla persona affetta da DSA qualora non venga apposto dal negoziante o rivenditore, come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 75067 del 6 aprile 2018 che prescrive che lo scontrino fiscale debba riportare il codice fiscale del soggetto con DSA.

La misura delle detrazioni

Le detrazioni per i soggetti affetti da DSA sono previste dai criteri dell’articolo 15, comma 1, lettera e-ter, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) del Decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 22 dicembre 1986.

In particolare:

“dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, “in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato”.

Spese alunni con DSA, altri strumenti per cui sono previste le detrazioni

Appurato che bisogna dimostrare il collegamento funzionale tra gli strumenti e il disturbo dell’apprendimento, sono diversi gli strumenti che rientrano tra quelli per cui sono previste le detrazioni. In particolare quelli che facilitano la comunicazione interpersonale, permettono l’elaborazione scritta o grafica, rendono possibile l’accesso alla informazione e alla cultura. Un elenco esemplificativo è presente nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca numero 5669 del 12 luglio 2011. Tra gli strumenti in questione ci sono: i programmi di video scrittura con correttore ortografico che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento di rilettura e correzione degli errori; la calcolatrice; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali.