Secondo quanto disposto dal decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, a partire dal primo gennaio 2020, le spese suscettibili di detrazione fiscale al 19% di cui all’articolo 15 del TUIR, saranno riconosciute solamente se esse vengono sostenute attraverso sistemi di pagamento tracciabili, quali:

  • Carte di credito;
  • Carte di debito;
  • Assegni bancari e circolari;
  • Bonifico bancario;
  • Bonifico postale.

 

Su quali spese si applicherà la nuova norma?

Come già detto, le spese che potranno essere portate in detrazione fiscale al 19% saranno quelle previste dall’articolo 15 del TUIR, ossia le seguenti:

  • Spese sanitarie;
  • Interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
  • Spese per istruzione;
  • Spese funebri;
  • Spese per l’assistenza personale;
  • Spese per attività sportive per ragazzi;
  • Spese per intermediazione immobiliare;
  • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
  • Erogazioni liberali;
  • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • Spese veterinarie;
  • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • Spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Rimarranno invece escluse le spese per:

  • Medicinali e i dispositivi medici;
  • Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Per quest’ultime, dunque, sarà possibile continuare a pagare in contanti e poter usufruire, al tempo stesso, delle detrazioni previste.

 

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