Nella circolare n 19/e, l’Agenzia delle entrate ha fornito una guida sulle varie agevolazioni fiscali, detrazioni , deduzioni ecc, che possono essere inserite in dichiarazione dei redditi. L’attenzione è rivolta soprattutto alla documentazione di spesa da conservare e da esibire a colui che presta assistenza fiscale, chiamato ad apporre il visto di conformità sul dichiarativo 730.

Considerato l’obbligo di fatturazione elettronica si pone il dubbio se il contribuente può  cestinare la fattura cartacea e considerare solo quella elettronica. Se le due non coincidono quale bisogna considerare?

La fattura elettronica nei rapporti con i consumatori finali

Nei rapporti con i consumatori finali, l’esercente è tenuto a rilasciare al cliente una copia cartacea della fattura elettronica.

Salvo che il cliente non rinunci a tale copia. E’ comunque possibile documentare l’operazione con il solo documento commerciale (scontrino elettronico) salva espressa richiesta della fattura da parte del cliente. Sia i consumatori finali persone fisiche che:

  • i contribuenti forfettari o c.d minimi minimi  nonché
  • i condomini e gli enti non commerciali,

possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori. Comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC . I soggetti citati ( forfettari, minimi, condomini ed enti non commerciali) non sono tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico. Da qui l’equiparazione  ai consumatori finali, in merito al recapito della fattura.

Anche per i consumatori finali persone fisiche è possibile consultare in via telematica le fatture elettroniche ricevute.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha messo disposizione un servizio gratuito ad hoc, “servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

La consultazione delle fatture elettroniche

Come da indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate, è possibile aderire al servizio:

  • senza la possibilità di delegare alcun intermediario,
  • a partire dal 1° luglio 2019 e fino al 30 settembre 2020  nella stessa area riservata dove si accede alla  dichiarazione precompilata.

I consumatori che aderiscono  al servizio entro il 30 settembre 2020 potranno consultare le fatture emesse nei loro confronti  dal 1 gennaio 2019, a meno di revoca.

Difatti, spirato il termine del 30 settembre, non sarà più possibile consultare o caricare le fatture. Per la verità, l’adesione è ammessa anche dopo il 30 settembre. Tuttavia,  in tal caso saranno visibili solo le fatture ricevute dal giorno successivo a quando l’adesione è stata effettuata. E’ sempre possibile anche recedere dal servizio, con la conseguenza che le fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo.

Ad ogni modo, l’adesione può essere effettuata solo se si è in possesso di credenziali Entratel / Fisconline rilasciate da Agenzia delle Entrate o di identità digitale SPID o CNS.

Benefici fiscali in dichiarazione dei redditi: fattura cartacea o elettronica

Nella circolare 19/e 2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito una guida alle spese che danno diritto a deduzioni detrazioni fiscali , crediti d’imposta ecc. Guida da considerare  anche ai in riferimento alla consegna della corretta documentazione di spesa a colui che presta assistenza fiscale sul dichiarativo.  Difatti, le indicazioni ivi contenute sono valide anche al fine dell’apposizione del visto fai conformità sul 730 da parte degli operatori dei CAF e per i professionisti quali Commercialisti, Consulenti del lavoro ecc.

Detto ciò, tra la documentazione da conservare e da esibire per fruire delle varie agevolazioni fiscali l’attenzione si pone sulle ricevute fiscali, fatture e altre documentazioni di spesa  in possesso del contribuente.

Ad esempio, si pensi alle spese per l’attività sportiva pratica dai ragazzi, alle spese funebri o alle spese di ristrutturazione. Tutte spese che devono essere puntualmente documentate per essere detratte. Anche la fine di mettersi al riparo da eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle entrate.

A tal proposito, come bisogna comportarsi se i dati presenti nella fattura elettronica non coincidono con quella cartacea?

Fattura elettronica e fattura cartacea: si conservano entrambe

Nell’ipotesi di un controllo formale, art.

36 tre DPR 600/73, l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che andrà fatto riferimento ai contenuti della copia cartacea della fattura elettronica rilasciata al consumatore finale.

In caso di discordanza nei contenuti fra fattura elettronica e copia cartacea della stessa:

  • salvo prova contraria,
  • sono validi quelli della fattura digitale.

Difatti è corretto affermare che, per porsi al riparo da eventuali controlli su detrazioni e deduzioni indicati in dichiarazione è meglio non cestinare la fattura cartacea. In tal modo sarà possibile confrontarla con quella presente nel portale dell’Agenzia delle entrate (servizio di consultazione).

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