Le spese che sono sostenute per la cura degli animali (c.d. spese veterinarie) sono detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% dell’onere sostenuto.

Molti oggi sono i soggetti che detengono animali da compagnia (cani, gatti, volatili, ecc.) e a volte le spese sostenute per la loro cura (igienico-sanitaria) sono elevate. Ecco, quindi, che il legislatore riconosce a fronte, di questi costi, uno sgravio fiscale in dichiarazione dei redditi.

Detrazione spese veterinarie: quali sono gli oneri detraibili?

Innanzitutto, la detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale (quindi, se ad esempio il cane è di mia sorella e sono io a sostenere la spesa veterinaria, la detrazione spetta a me e non a mia sorella).

L’Agenzia delle Entrate (nella Circolare n. 19/E del 2020) precisa che lo sgravio fiscale spetta esclusivamente:

per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva”.

Nello stesso documento di prassi appena richiamato sono anche elencate le spese a fronte delle quali spetta la detrazione fiscale. Nel dettaglio si tratta di:

  • spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (ad esempio le spese per la visita dal veterinario);
  • spese per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario;
  • spese per analisi di laboratorio;
  • spese per interventi chirurgici presso cliniche veterinarie;
  • spese per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.

La detrazione, invece, non spetta per:

  • spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare;
  • spese per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite;
  • spese per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario (questi, infatti non sono considerati medicinali, ma fanno parte dell’area alimentare, come per gli integratori).

Limiti di detraibilità delle spese veterinarie

Come per la generalità delle spese sanitarie anche per quelle veterinarie è stabilita la franchigia di 129,11 euro.

Significa, dunque, che per spese veterinarie al di sotto di questo importo non scatta alcuna detrazione. Allo stesso tempo è anche previsto un limite massimo di spesa su cui viene ammessa la detrazione.

Tale importo è fissato, per le spese sostenute fino al 2019, in 387,34 (su cui applicare la franchigia di cui sopra). Per le spese fatte dal 2020, l’importo è stato portato a 500 euro. Ne consegue che, ad esempio, con riferimento alle spese fatte nel 2019, l’importo massimo di spesa su cui applicare il 19% di detrazione diventa 258,23 euro (ossia la differenza tra 387,34 e 129,11), per una detrazione massima spettante di 49,06 (ossia 258,23 x 19%).

Si tenga presente che il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.

La documentazione da conservare

Ai fini della detrazione è necessario che il contribuente conservi le seguenti pezze giustificative delle spese sostenute:

  • Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario
  • Scontrino dal quale risulti il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati
  • Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuto a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020, si ricorda che la legge di bilancio 2020, ha previsto anche per le spese veterinarie, ai fini della loro detraibilità fiscale, che queste siano pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito, ecc.). Pertanto per le spese veterinarie effettuate dal 2020, oltre alla predetta documentazione occorre anche conservare copia di ciò che attesti l’avvenuto pagamento “tracciato”.

La detrazione delle spese veterinarie avviene secondo il principio di cassa

La detrazione segue il principio di cassa. Quindi, ad esempio, nel Modello 730/2020 o Modello Redditi PF/2020, si detraggono le spese veterinarie “pagate” nel 2019. In particolare:

  • se facciamo riferimento al Modello 730/2020, queste vanno indicate ai righi E8/E10 con il codice 29. L’importo va indicato al lordo della franchigia.
  • se, invece, trattasi di Modello Redditi PF/2020, l’indicazione avverrà ai righi RP8/RP13 sempre utilizzando il codice 29.

Va indicato nei suddetti righi (sia se si presenta Modello 730 che Modello Redditi) anche l’eventuale importo indicato nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.

Fonti e collegamenti esterni

Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2020